Cassazione Civile, Ordinanza n. 29052/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto in sede di ottemperanza l'esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato che le aveva riconosciuto il diritto al rimborso di imposte dirette e IVA versate per le annualità 1990, 1991 e 1992, in quanto beneficiaria dell'agevolazione prevista per la popolazione delle province della Sicilia orientale colpite dal sisma del 1990. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'ottemperanza ritenendo che, alla luce dell'art. 29 del d.l. n. 162/2019, i rimborsi dovessero essere riconosciuti solo nella misura del 50% e nei limiti delle risorse stanziate, qualificando la liquidazione come fase esecutiva e affermando che non erano stati dedotti o provati elementi per disporre il pagamento integrale. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare la disponibilità dei fondi stanziati, e, se incapienti, nominare un commissario ad acta per attivare le procedure di contabilità pubblica, senza vanificare il giudicato. La Corte ha inoltre rilevato officiosamente che il beneficio fiscale era stato qualificato dalla Commissione europea come aiuto di Stato e che, quindi, in sede di ottemperanza doveva essere verificata anche la compatibilità del rimborso con la disciplina unionale e con il regime de minimis, richiedendo l'autocertificazione sull'assenza di altri aiuti e la verifica del massimale triennale complessivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di ottemperanza applicando i principi indicati: verifica della capienza dei fondi, eventuale attivazione delle procedure di contabilità pubblica e del commissario ad acta, nonché controllo della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato e sul de minimis. La Corte ha disposto anche il rinvio per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
norma che riconosce l'agevolazione fiscale per i soggetti residenti nelle province della Sicilia orientale colpite dal sisma del 1990, base del diritto al rimborso azionato
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
prevede lo stanziamento dei fondi per i rimborsi e impone la verifica della loro disponibilità in sede di ottemperanza
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
incide sulla disciplina dei rimborsi e viene richiamato insieme alle norme successive che ne hanno modulato l'erogazione
stabilisce che i rimborsi siano riconosciuti nella percentuale del 50% e nei limiti delle risorse stanziate, ma la Corte chiarisce che ciò non legittima una falcidia automatica del diritto accertato
norma sul giudizio tributario di ottemperanza, nel quale il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato
richiamato a tutela dell'efficacia del giudicato, che non può essere vanificato
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonomo rilievo decisorio nella motivazione
art. 92, n. 1, TFUE
richiamato in relazione alla disciplina de minimis e alla soglia di irrilevanza degli aiuti di Stato
Decisione Commissione europea 17 ottobre 2012 C(2012)7128 final
qualifica le agevolazioni fiscali in questione come aiuti di Stato e impone il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a un controllo formale del titolo, ma deve accertare tutti i presupposti e le condizioni necessari per dare piena attuazione al giudicato, compresa la disponibilità dei fondi stanziati per il rimborso.
- Se i fondi risultano incapienti, il giudice dell'ottemperanza deve adottare specifiche determinazioni, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, per attivare le procedure previste dalla contabilità pubblica; non è consentito ridurre automaticamente il diritto riconosciuto dal giudicato in assenza dei relativi presupposti normativi.
- L'esecuzione del giudicato relativo a benefici fiscali connessi ad eventi calamitosi deve essere coordinata con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato: il giudice deve verificare se il beneficio sia compatibile con un regime approvato o con la regola de minimis.
- In materia di aiuti de minimis, non basta che il singolo rimborso richiesto sia sotto soglia; occorre verificare l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel periodo di riferimento e, se necessario, richiedere al contribuente l'autocertificazione sulla mancata percezione di altri aiuti.
- Il giudizio di ottemperanza tributario ha natura attuativa e può includere l'enucleazione del contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato, purché entro i confini dell'oggetto della controversia definita dal giudicato stesso.
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