Cassazione Civile, Ordinanza n. 08605/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte del contribuente, di un sollecito per mancato pagamento della TARI 2014 relativo a locali dell'impresa individuale. Il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, da un lato la violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto sanato il vizio di notifica dell'avviso prodromico alla pretesa sulla base della dimostrata conoscenza dell'atto, desunta dal fatto che esso era stato allegato a una richiesta di esenzione presentata agli uffici comunali; dall'altro la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., la nullità per omessa pronuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che esistesse un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su annualità diverse, idoneo a precludere la riproposizione della pretesa tributaria e a riconoscere l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità della notifica dell'atto impositivo è sanata, ex art. 156 c.p.c., quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza del destinatario; nel caso concreto tale conoscenza era stata desunta dalla stessa allegazione dell'avviso alla richiesta di esenzione, mentre non era stata neppure dedotta una decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo. Ha inoltre osservato che le critiche volte a contestare la valutazione del materiale probatorio sotto il profilo del travisamento della prova avrebbero dovuto essere, semmai, fatte valere con revocazione per errore di fatto. Quanto ai motivi sul giudicato esterno, li ha respinti perché le sentenze richiamate riguardavano annualità diverse e avevano ad oggetto elementi fattuali non stabili, come l'estensione dei locali e la loro destinazione, suscettibili di mutare nel tempo; inoltre l'interpretazione della disciplina normativa applicata in precedenti giudizi non vincola un diverso giudice, non essendo ammesso nell'ordinamento processuale italiano un principio di stare decisis. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma ritenuto non utilmente dedotto e inammissibile nel caso di doppia conforme
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente in tema di impugnazione tributaria e notifica dell'atto presupposto
art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente in tema di termini e atti impugnabili nel processo tributario
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla corretta notificazione dell'avviso
la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ossia la conoscenza da parte del destinatario
indicato come rimedio per il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti dell'errore di fatto
invocato per sostenere la formazione del giudicato
richiamato per l'efficacia vincolante del giudicato esterno tra le parti
richiamato per escludere il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
applicato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato
art. 195, comma 2, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato nel ragionamento sul regime dei rifiuti e sulla necessità del decreto attuativo per i criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani
Massime di principio
- La nullità della notificazione di un atto impositivo è sanata quando risulti che l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè quando il destinatario ne abbia avuto conoscenza effettiva, anche per effetto di condotte processuali o extraprocessuali che ne dimostrino la ricezione.
- La sanatoria del vizio di notifica non incide sulla decadenza dal potere impositivo già eventualmente maturata prima del fatto sanante; per far valere tale profilo occorre una specifica deduzione.
- Le censure che investono la ricostruzione del contenuto oggettivo della prova, quando si traducono nella dedotta svista sul fatto probatorio, non si risolvono in un vizio di legittimità ordinario ma, ricorrendone i presupposti, in un errore di fatto deducibile con revocazione.
- Nel processo tributario il giudicato esterno su imposte periodiche può estendersi ad annualità diverse solo se riguarda elementi fattuali o qualificazioni giuridiche aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente; non opera invece per elementi variabili e suscettibili di mutamento nel tempo.
- L'interpretazione della norma compiuta in un diverso giudizio non vincola il giudice successivo, poiché nell'ordinamento processuale italiano non opera un principio generale di stare decisis.
- La deduzione del giudicato esterno richiede identità soggettiva e oggettiva nei limiti dell'efficacia preclusiva, ma l'effetto espansivo non può riguardare fatti annuali in continua evoluzione, come la concreta estensione di locali o altri elementi materiale della base imponibile.
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