Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37377/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2007. La società contribuente aveva ottenuto in appello una decisione favorevole della CTR del Lazio, che aveva ritenuto deducibili costi di manutenzione straordinaria sostenuti su beni di terzi e detraibile l'IVA relativa, per spese di installazione di un impianto antifurto-antincendio, adattamento dell'impianto elettrico e miglioramento estetico dei saloni di vendita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 916/1986, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 1576, 1609 e 1621 c.c., sostenendo che tali spese non fossero inerenti all'attività d'impresa perché eseguite su un immobile locato, con benefici che sarebbero rimasti al locatore; ha inoltre prospettato che l'operazione fosse sospetta, per la coincidenza della compagine sociale tra locatore e locatario, e finalizzata ad abbattere il reddito d'impresa del locatore.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito della doglianza fiscale, perché ha rilevato d'ufficio la nullità della notifica del ricorso per cassazione. In particolare, la prima notifica, eseguita presso il difensore costituito in appello, era rimasta infruttuosa per irreperibilità del destinatario; tuttavia l'Agenzia ha poi riattivato la notificazione solo dopo un lasso di tempo ritenuto eccessivo, notificando direttamente alla società anziché al difensore, senza rispettare il criterio di immediatezza elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per tardività/nullità della notifica, senza provvedere sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 916/1986 (TUIR)

    Invocato dalla ricorrente come norma sulla deducibilità dei costi; la Corte non ne esamina il merito perché assorbe la decisione la questione processuale della notifica.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA; il motivo non viene valutato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 1576, 1609 e 1621 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che le spese su immobile locato sarebbero giuridicamente riferibili al rapporto di locazione e non inerenti all'impresa; la Corte non affronta la censura nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte decide su un vizio processuale preliminare.

  • art. 325 c.p.c.

    Utilizzato come parametro temporale dalla giurisprudenza richiamata per valutare la tempestività della ripresa del procedimento notificatorio dopo il primo esito negativo.

  • art. 138 c.p.c.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e completarlo tempestivamente per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • Il requisito di immediatezza e tempestività nella rinnovazione della notifica non sussiste, di regola, se viene superato il limite temporale pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo rigorosa prova di circostanze eccezionali.
  • Se il ricorso per cassazione è stato notificato tardivamente o in modo non conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza sulla ripresa del procedimento notificatorio, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • Le questioni sostanziali sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità dell'IVA restano assorbite quando il ricorso è definito per un vizio preliminare della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.