Cassazione Civile, Ordinanza n. 14657/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento Ici per l'anno 2011, con cui il Comune contestava a una proprietaria di metà di un'area l'infedele dichiarazione e l'omesso versamento dell'imposta, chiedendo un ulteriore importo. L'atto si fondava su una delibera comunale del 2012 che aveva determinato i valori delle aree fabbricabili per zone omogenee. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che tale delibera non potesse essere utilizzata per l'imposta relativa al 2011, perché i regolamenti comunali avrebbero efficacia solo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro adozione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 59, comma 1, lett. g), e 52 del d.lgs. n. 446/1997, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i regolamenti comunali sui valori delle aree edificabili hanno natura di fonte presuntiva, assimilabile agli studi di settore, e possono quindi rilevare anche per annualità anteriori, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l'istanza della controricorrente di definizione/estinzione del giudizio ex art. 6 d.l. n. 119/2018, perché non risultava il pagamento di alcuna rata, presupposto necessario per la perfezione della definizione agevolata. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso del Comune: ha affermato che i parametri fissati dalle delibere comunali per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili non hanno natura imperativa, ma valgono come presunzioni semplici e possono essere utilizzati anche per periodi anteriori alla loro adozione, in modo analogo agli studi di settore. Perciò la CTR ha errato nel negare in radice l'efficacia della delibera del 2012 per l'anno 2011, invece di verificare se e in che misura i valori indicati potessero costituire indici presuntivi applicabili al bene concreto e quali contestazioni fossero state mosse dalla contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
sono state invocate come censure per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto fondato il motivo sotto il profilo della violazione dei principi applicabili alla prova del valore imponibile
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
consente ai comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili; tali valori hanno efficacia presuntiva e possono essere utilizzati anche per annualità precedenti
art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
è richiamato come base normativa del potere regolamentare comunale in materia di determinazione dei valori delle aree fabbricabili
art. 5, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
stabilisce i criteri tassativi per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini Ici, da valutare in concreto dal giudice di merito
art. 48, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
è richiamato insieme agli artt. 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997 quale ulteriore fondamento del regolamento comunale
art. 6, commi 10 e 16, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
la domanda di definizione agevolata richiede anche il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; in difetto, la definizione non si perfeziona
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato in via analogica per spiegare la funzione presuntiva dei parametri comunali, assimilati agli studi di settore
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato in via analogica per la natura presuntiva degli standard e la loro utilizzabilità come indici di valutazione
art. 2 marzo 1989, n. 69
richiamato solo storicamente come fonte dei c.d. redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi, in funzione illustrativa dell'analogia con gli studi di settore
Massime di principio
- I valori venali delle aree fabbricabili determinati dal comune non hanno natura normativa imperativa, ma costituiscono una fonte di presunzione semplice utilizzabile dall'amministrazione e dal giudice per la quantificazione della base imponibile Ici.
- Tali valori possono essere impiegati anche per annualità anteriori alla loro adozione, senza che ciò integri vera applicazione retroattiva della norma, poiché si tratta dell'uso di un criterio presuntivo e non di una regola sostanziale sopravvenuta.
- In presenza di un accertamento fondato su parametri standardizzati, il contribuente può superare la presunzione offrendo prova libera delle specifiche caratteristiche del bene o delle ragioni di inattendibilità dello standard nel caso concreto.
- Il giudice di merito non può limitarsi a escludere l'efficacia del regolamento comunale per il solo dato temporale, ma deve verificare la coerenza dei valori indicati con i parametri normativi e la loro applicabilità al bene oggetto di accertamento, tenendo conto delle contestazioni del contribuente.
- La definizione agevolata del giudizio richiede il perfezionamento di tutti i presupposti previsti dalla legge, incluso il tempestivo pagamento delle somme dovute; in mancanza, l'istanza non produce estinzione del processo.
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