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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30731/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società proprietaria di un albergo impugnava un avviso di accertamento catastale con cui, all'esito di procedura DOCFA relativa a un immobile sito in Porto Conte, l'ufficio aveva elevato la rendita catastale da C 90.406 a C 144.000. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo corretta la rendita attribuita sulla base di accertamenti diretti dell'ufficio e di comparazioni con altre strutture analoghe. Con il ricorso per cassazione la società deduceva sei motivi: (1) omessa valutazione di documenti decisivi, per avere la sentenza richiamato un precedente avviso catastale indicandolo erroneamente come definitivo, mentre era ancora impugnato; (2) error in procedendo e motivazione apparente, per aver fondato la decisione su un giudicato inesistente; (3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso, poiché non sarebbero stati indicati gli elementi indispensabili e i parametri comparativi; (4) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 10 L. 1249/1939 per mancato sopralluogo e mancata valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile; (5) omessa motivazione per mancata allegazione degli atti-parametro utilizzati per l'innalzamento della rendita; (6) ulteriore violazione dell'art. 7 L. 212/2000, perché la CTR aveva ritenuto definitivo il precedente accertamento e non aveva valutato nel merito le eccezioni, mentre la documentazione prodotta dall'ufficio sarebbe stata inidonea a giustificare la rettifica.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la decisione impugnata non era fondata sulla definitività del precedente avviso catastale e che l'eventuale errore su tale profilo sarebbe stato comunque secondario rispetto alle valutazioni svolte sul nuovo avviso. Ha poi respinto congiuntamente i restanti motivi, affermando che, in caso di revisione catastale a seguito di DOCFA, la motivazione dell'avviso è soddisfatta con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'ufficio non disattende gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente ma compie soltanto una diversa valutazione tecnica; nel caso concreto non vi era una divergenza sostanziale sui connotati dell'immobile. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione della CTR, che aveva richiamato la relazione di stima e le comparazioni con strutture analoghe, e ha escluso che l'ufficio fosse tenuto a effettuare un sopralluogo, considerata la natura partecipativa della procedura DOCFA. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge in materia di motivazione catastale e valutazione dell'atto impositivo.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza, motivazione apparente e errori in procedendo.

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla necessaria presenza della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la sua violazione.

  • art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale requisito della motivazione della decisione tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sintetica ma sufficiente.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La Corte ha ribadito che, in procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso può dirsi assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non siano contestati i fatti materiali dell'immobile.

  • art. 10 L. n. 1249 del 1939

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di specifiche valutazioni tecniche sull'immobile; la Corte non ha ravvisato una violazione.

  • d.l. n. 16 del 1993, art. 2

    Richiamato come base normativa della procedura DOCFA.

  • L. n. 75 del 1993

    Citata come legge di conversione del d.l. n. 16 del 1993 relativo alla DOCFA.

  • d.m. n. 701 del 1994

    Citato quale disciplina attuativa della procedura DOCFA.

  • Cass. n. 31809 del 2018

    Richiamata per il principio secondo cui, in DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se non vi è discontinuità fattuale.

  • Cass. n. 12005 del 2020

    Richiamata nel medesimo senso sul contenuto motivazionale sufficiente dell'avviso catastale emesso in procedura DOCFA.

  • Cass. n. 12777 del 2018

    Richiamata per il principio della motivazione specifica solo quando l'ufficio disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente.

  • Cass. n. 12497 del 2016

    Richiamata a sostegno del medesimo principio sulla motivazione degli atti catastali in DOCFA.

  • Cass. n. 8344 del 2015

    Richiamata a sostegno del principio sul contenuto motivazionale dell'avviso catastale in caso di DOCFA.

  • Cass. n. 31421 del 2019

    Richiamata per escludere l'obbligo di sopralluogo dell'ufficio nella procedura DOCFA, per sua natura partecipativa.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella revisione catastale effettuata all'esito di procedura DOCFA, l'avviso dell'ufficio è sufficientemente motivato se indica i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, quando non vengano disattesi i fatti materiali dichiarati dal contribuente e la differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica del bene.
  • L'obbligo di motivazione diventa più intenso solo se l'amministrazione contesta o modifica gli elementi intrinseci ed estrinseci dell'immobile indicati dal contribuente; in assenza di tale divergenza fattuale, non è necessaria una motivazione analitica sui parametri comparativi impiegati.
  • La procedura DOCFA, avendo natura partecipativa, non comporta di regola l'obbligo per l'ufficio di eseguire un sopralluogo sull'immobile prima dell'attribuzione o rettifica della rendita.
  • La censura di motivazione apparente o di inesistenza del giudicato non è fondata quando la decisione di merito non si basi realmente sul preteso giudicato esterno e l'eventuale errore sul punto abbia carattere marginale rispetto alla ratio decidendi effettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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