Cassazione Penale, Sentenza n. 41886/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per reati edilizi (art. 44 lett. C d.P.R. 380/2001, art. 181 d.lgs. 42/2004 e art. 95 d.P.R. 380/2001), deducendo: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello che lo ritiene autore degli abusi, mentre teste e documentazione avrebbero dimostrato che i lavori erano terminati prima dell'estate 2017 e pertanto sarebbero stati effettuati dal padre defunto; 2) violazione di legge (art. 157 c.p.) con riferimento alla determinazione del momento di consumazione dei reati e alla conseguente prescrizione, poiché la consumazione andrebbe anticipata ad agosto 2017 e i reati sarebbero quindi estinti per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione di merito sia adeguata e logica: risultano accertati sopralluoghi (25/11/2019 e 21/10/2020) e documentazione fotografica che attestano la prosecuzione e la non ultimazione dei lavori dopo l'agosto 2017; la testimonianza di Marino Di Fabrizio riferisce di aver visto il ricorrente impegnato nei lavori. La Corte ha richiamato principi di giurisprudenza sulla cessazione del reato edilizio (si considera il complesso unitario dell'opera e la permanenza può protrarsi fino alla sentenza di primo grado se non vi sono prove di cessazione anteriore). Di conseguenza il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto infondato. Il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44, lett. C
art. 44, lettera C, d.P.R. 380 del 2001
Norma richiamata come parte dell'imputazione per interventi edilizi abusivi; la Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità ai sensi di tale disposizione
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), art. 181
Articolo contestato in relazione a vincoli e tutela dei beni: la condotta edilizia è stata valutata alla luce delle prescrizioni di tutela
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95
Richiamato tra le norme violate per gli interventi edilizi contestati
Norma sulla prescrizione cui il ricorrente ha fatto riferimento; la Corte ha stabilito che la consumazione del reato edilizio non è necessariamente anteriore ad agosto 2017 e pertanto la prescrizione non era intervenuta
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Richiamata a limitare l'ampiezza della motivazione e dei motivi in cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti prescritti ma ritenuto generico
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art.23, comma 8 D.L. n.137/20
Richiamo procedurale relativo alla modalità di trattazione del ricorso
Codice di procedura penale, art. 616 (sanzioni per i ricorsi)
ex ad 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi invocati)
Riferimenti a sentenze di Sez. 3 (es. n. 13607/2019, n. 30147/2017, n. 29974/2014) citate nella motivazione
Vengono applicati i principi secondo cui la permanenza del reato edilizio si valuta sull'opera nella sua unitarietà e che la cessazione può essere accertata solo su basi oggettive e univoche; in alcuni casi la consumazione può coincidere con la sentenza di primo grado se i lavori sono proseguiti fino al processo
Massime di principio
- In materia di reati edilizi la data di consumazione si determina sulla base dell'unicità dell'opera: non si valutano separatamente i singoli elementi ma l'intervento complessivo
- La cessazione dell'attività abusiva va dimostrata con dati oggettivi e univoci; fotografie, atti di sopralluogo e deposizioni possono provare la prosecuzione dei lavori anche oltre la data presunta di conclusione
- Se non emerge prova certa di cessazione anteriore, la permanenza del reato può protrarsi fino alla data della sentenza di primo grado; ciò impedisce l'estinzione per prescrizione quando i lavori sono proseguiti
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione in fatto generica: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le precise argomentazioni della sentenza impugnata; deduzioni generiche o la mera trascrizione di parti di deposizioni sono insufficienti
- La parte che sostiene la prescrizione per decorrenza anteriore ha l'onere di fornire argomentazioni e prove precise e non contraddette dai rilievi peritali, fotografici o testimoniali raccolti in dibattimento
- Ricorrere senza motivi concreti può comportare sanzioni economiche (pagamento alla Cassa delle ammende e spese processuali)
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