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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41844/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato (artt.56, 624, 625 n.2 e 7 c.p.), contestando in particolare l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis c.p. e denunciando carenza di motivazione: sosteneva che il carattere di 'tentativo' e il modesto valore della refurtiva (due confezioni di profumo per euro 214) avrebbero dovuto consentire il riconoscimento del beneficio e che le aggravanti riconosciute derivavano dalle modalità di esposizione self-service, non da una maggiore pericolosità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata. Nel motivare il rigetto la Corte ha chiarito che, alla luce della riforma "Cartabia" (applicabile ratione temporis), ai fini dell'art.131-bis c.p. si deve fare riferimento al minimo edittale (non al massimo) e al limite dei due anni di reclusione; ciò posto, il minimo previsto per il furto pluriaggravato è di tre anni ma va ridotto per il delitto tentato, potendo dunque, in astratto, rispettarsi il limite dei due anni. Tuttavia la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d'appello che ha escluso la particolare tenuità del fatto perché sussistevano due circostanze aggravanti che denotavano condotta insidiosa e decettiva e perché l'offesa aveva ad oggetto prodotti di profumeria di un valore non trascurabile. Per questi motivi la causa di non punibilità non è stata riconosciuta. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e la sentenza di merito è stata confermata (pena: mesi 2 giorni 20 di reclusione e euro 140 di multa, come da motivazione di merito).

Norme richiamate

  • art.56 c.p. (tentativo)

    La riduzione prevista per il delitto tentato incide sul computo della pena edittale di riferimento ai fini dell'art.131-bis; il tentativo è trattato come autonoma figura che determina diminuzione della pena.

  • art.624 c.p. (furto)

    Norma sostanziale del reato di furto richiamata per inquadrare il fatto-reato; rilevante per la determinazione dell'area edittale.

  • art.625 c.p., comma finale (furto pluriaggravato)

    Il furto pluriaggravato ha un minimo edittale elevato (qui indicato in anni tre), parametro che va confrontato, dopo la riduzione per il tentativo, con il limite di due anni di cui all'art.131-bis per valutare la possibilità di applicazione della causa di non punibilità.

  • art.131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ricorda che, dopo la riforma, per l'applicazione della causa di non punibilità va considerato il minimale edittale e il limite dei due anni; tuttavia oltre al requisito edittale occorre valutare la particolare tenuità anche con riferimento alla consistenza dell'offesa e alle modalità della condotta, e la presenza di aggravanti può escludere il beneficio.

  • art.2 comma 4 c.p. (applicazione temporale della legge penale)

    La riforma normativa (novella Cartabia) è stata ritenuta immediatamente applicabile ratione temporis per i fatti in esame, incidendo sulla valutazione dell'art.131-bis.

  • art.133 c.p., comma 1 (criteri per la valutazione della responsabilità e delle circostanze)

    I criteri indicati dall'art.133 vengono richiamati per la valutazione della tenuità dell'offesa; la Corte precisa che non è necessario elencare tutti i fattori, ma è sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • Dopo la riforma "Cartabia" l'accertamento dell'applicabilità dell'art.131-bis c.p. richiede il confronto con il minimo edittale e il limite di due anni: il tentativo comporta una riduzione della pena che può far rientrare un reato nel campo di applicazione della causa di non punibilità, ma ciò non è automaticamente sufficiente.
  • Anche se il profilo edittale è compatibile con l'art.131-bis, il giudice deve valutare la particolare tenuità sulla base di elementi concreti (danno, valore della cosa, modalità di azione, presenza di pericolosità o ingannevolezza): la presenza di aggravanti può escludere il beneficio.
  • Nella valutazione della tenuità non è obbligatorio motivare su tutti i criteri dell'art.133 c.p.; è sufficiente una motivazione adeguata che indichi i fattori ritenuti rilevanti e decisivi.
  • Il valore economico della refurtiva, se non trascurabile, è elemento significativo che può far escludere la particolare tenuità, soprattutto se unito a modalità operative insidiose o decettive.
  • Le modalità di esposizione della merce (es. self-service) possono spiegare alcune circostanze ma non escludono automaticamente l'aggravamento del comportamento: il giudice valuta la reale incidenza delle modalità sul profilo di colpevolezza.

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