Cassazione Penale, Sentenza n. 41843/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato o rideterminato condanne per un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 D.P.R. 309/90) e reati connessi. Le censure principali riguardavano: illegittimità o insufficienza della prova a fondamento del reato associativo (contestando l'esistenza di organizzazione, stabilità, reparto dei ruoli e volontà di aderire); errata qualificazione giuridica dei singoli episodi (richiesta di ricadere nell'art.73 comma 5 o 4 o nella fattispecie di cui al comma 6); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella dosimetria della pena; riconoscimento improprio dell'aggravante dell'associazione armata; contestazioni procedurali relative ai concordati in appello e limiti di sindacato in Cassazione. Numerosi ricorrenti hanno inoltre dedotto vizi di travisamento della prova relativamente al materiale intercettivo e alla sua interpretazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili molti ricorsi (in particolare quelli collegati a concordati in appello e quelli aspecifici/privi di concreto confronto con la motivazione) e ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenuti manifestamente infondati. In un solo caso, relativo a PASSALACQUA Cosimo, la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso annullando con rinvio la statuizione relativa al riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata (art.74 comma 4 D.P.R. 309/90) per motivazione apparente e tautologica; per il resto la sentenza di appello è stata confermata. Gli altri ricorrenti vedono dunque confermate le rispettive condanne/riqualificazioni/rideterminazioni della pena; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ove previsto.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 art.74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
Richiede almeno tre persone vincolate da un patto associativo con programma criminoso, una sufficiente stabilita' di risorse umane/materiali e la conoscenza e messa a disposizione stabile da parte dei singoli. Differenzia promotori/organizzatori (pene maggiori) dai partecipanti. L'esistenza di una struttura anche rudimentale è sufficiente; vincoli familiari non escludono la configurabilità del reato.
D.P.R. 309/1990 art.73 (capi di reato: detenzione e spaccio) commi 4 e 5
Comma 4 e 5 disciplinano la sussunzione dei singoli episodi di cessione/ detenzione (comprese ipotesi di maggiore o minore gravità). La Corte sottolinea che la riclassificazione ai sensi del comma 5 (lieve entità) richiede valutazione specifica e non puo' essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
Codice di procedura penale art.599-bis (concordato in appello)
Il concordato in appello limita le questioni sindacabili in Cassazione: sono ammissibili impugnazioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del PM e a vizi di legalità della pena; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati (inclusa la qualificazione del fatto o deduzioni sulla responsabilità) e molte contestazioni di merito.
Codice di procedura penale art.129
Riguarda le condizioni di proscioglimento; la Corte ricorda che, ove il ricorrente in appello abbia concordato, rinuncia a dedurre questioni relative a proscioglimento ex art.129 nel successivo giudizio di legittimità.
Codice di procedura penale art.606 (cpv.)
Prevede l'inammissibilità di censure nuove introdotte per la prima volta in Cassazione; la Corte ha dichiarato improponibili alcune doglianze innovative.
D.P.R. 309/1990 art.74 comma 4 (associazione armata - aggravante)
L'aggravante si configura anche quando armi siano nella disponibilità dell'organizzazione e non necessariamente utilizzate da tutti i partecipi; rileva la prevedibilità e la rilevanza oggettiva dell'esistenza delle armi per i membri.
Codice penale art.81 e art.133
Art.81 e 133 forniscono i criteri per la determinazione della pena. La Corte ricorda che la scelta del giudice di merito compiuta entro i limiti edittali, e motivata nel senso della congruità, e' insindacabile se non manifestamente illogica.
Art.62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche) e modifiche normative D.L. 23/05/2008 n.92
Dopo le modifiche normative la mera incensuratezza non basta per ottenere la diminuzione: il giudice puo' legittimamente negare le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi rilevanti.
Massime di principio
- Per qualificare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono almeno tre persone collegate da un patto criminoso, una qualche organizzazione (anche rudimentale), risorse stabili e la consapevole e stabile messa a disposizione di ciascun associato; la mera cooperazione familiare o sporadica non basta.
- La differenza tra concorso di persone e associazione per delinquere sta nella stabilita' del vincolo e nella proiezione futura dell'impegno: se la condotta è episodica resta il concorso, se c'è un programma permanente e ruoli ripartiti si configura l'associazione.
- I vincoli di parentela non escludono l'associazione: un nucleo familiare può integrare l'elemento organizzativo se la struttura supera la dimensione domestica (clientela stabile, contabilità, fornitori esterni, ruoli distinti).
- Le imputazioni basate su intercettazioni sono legittime se gli elementi captativi sono gravi, precisi e concordanti; l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito del giudice di fatto e Cassazione interviene solo per illogicità manifesta.
- Chi accede al concordato in appello rinuncia a molte censure di merito: in Cassazione sono inammissibili i motivi rinunciati, salvo questioni attinenti alla formazione del consenso al concordato o illegittimità palese della pena.
- La riconoscibilità dell'aggravante dell'associazione armata richiede un adeguato grado di prevedibilità in capo all'imputato circa l'esistenza/disponibilità di armi; la motivazione non puo' essere meramente tautologica.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali, se adeguatamente giustificata e non manifestamente irragionevole, non è sindacabile in Cassazione.
- Nuove questioni introdotte per la prima volta in Cassazione (es. riclassificazione giuridica dei fatti mai dedotta in precedenza) sono generalmente improponibili salvo motivi eccezionali ben giustificati.
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