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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41849/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. Ha dedotto due motivi principali: (1) inosservanza di norme processuali a pena di nullità, in particolare l'art. 220 c.p.p., per il mancato espletamento di una perizia sulle conversazioni acquisite in atti (i cosiddetti "brogliacci") senza il consenso della difesa, nonché violazione dell'art. 603 c.p.p. per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; secondo il ricorrente la Corte territoriale, pur avendo acquisito i decreti autorizzativi, le trascrizioni e i supporti fonici, aveva ingiustificatamente respinto la richiesta di perizia e non aveva considerato che la difesa non aveva prestato consenso all'acquisizione dei brogliacci. (2) Manifestità di illogicità della motivazione, poiché la Corte aveva affermato che il contenuto delle intercettazioni poteva essere provato mediante deposizione testimoniale ma, contemporaneamente, aveva disposto l'acquisizione delle trascrizioni, configurando una motivazione contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la prova delle intercettazioni è costituita dalle registrazioni (bobine/cassette/ supporti fonici) e non è condizionata alla formale trascrizione mediante perizia: la mancata trascrizione perizia-tica non determina l'inutilizzabilità delle registrazioni né costituisce causa di nullità prevista dagli artt. 271 o 178 c.p.p. È stato precisato che i "brogliacci" della polizia giudiziaria possono essere utilizzati e che eventuali censure sono limitate a contestare discrepanze tra registrazione e trascrizione. La Corte d'Appello ha correttamente acquisito i supporti fonici, rilevando la conferma del contenuto da parte della deposizione dell'agente operante e rilevando che l'imputato non aveva contestato il significato esplicito delle conversazioni. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; resta quindi confermata la condanna per il reato contestato (art. 73, comma V, DPR 309/1990) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73, comma V

    Norma sostanziale che disciplina il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la sentenza di merito lo ha ritenuto colpevole ai sensi di questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 220

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla perizia: la Corte ha ritenuto che la mancata perizia sulla trascrizione non comporta nullità, perché la trascrizione è attività meramente materiale e la prova risiede nelle registrazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Richiesto dal ricorrente per la rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto ininfluente l'assenza di rinnovazione in relazione alla utilizzabilità delle registrazioni e delle trascrizioni acquisite.

  • Codice di procedura penale, art. 271

    Norma che elenca le cause di inutilizzabilità delle intercettazioni: la Cassazione ha osservato che la mancata trascrizione tramite perizia non è prevista come causa di inutilizzabilità dall'art. 271.

  • Codice di procedura penale, art. 178

    Norma sulle nullità di ordine generale: la Corte ha ritenuto che la mancata trascrizione non rientra nelle ipotesi di nullità individuate da tale articolo.

Massime di principio

  • La prova delle intercettazioni è costituita primariamente dalle registrazioni (bobine/supporti fonici); la trascrizione è strumento ausiliario e la sua mancata redazione in forma di perizia non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova.
  • I "brogliacci" della polizia giudiziaria possono essere utilizzati in dibattimento; eventuali censure devono essere mirate a dimostrare discrepanze tra audio e trascrizione, non a stabilire una nullità automatica.
  • La richiesta di perizia sulle trascrizioni può essere respinta se la trascrizione ha carattere meramente materiale e il contenuto delle intercettazioni risulta comunque comprensibile e, se necessario, confermato da deposizioni testimoniali (es. agente operante).
  • L'assenza del consenso della difesa all'acquisizione di brogliacci non è di per sé idonea a determinare l'inutilizzabilità della prova, salvo dimostrare una specifica violazione normativa che rientri nelle cause di nullità previste dalla legge.
  • Se l'imputato non contesta concretamente il significato o il contenuto delle conversazioni intercettate, il giudice può legittimamente fondare la decisione sulle registrazioni e sulle deposizioni che ne confermano il contenuto.
  • Per chi intende impugnare trascrizioni/intercettazioni, la strategia efficace è dimostrare discrepanze oggettive tra registrazione e trascrizione o violazioni formali specifiche previste dalla normativa (art. 271 e art. 178 c.p.p.), non la mera assenza di perizia.

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