Cassazione Penale, Sentenza n. 41848/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per vizio di motivazione la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio. Denunciava che la Corte d'appello aveva basato la sua decisione su mere congetture e su elementi insufficienti: il solo dato ponderale, l'utilizzo di un'autovettura con adesivi riconducibili ai Vigili del Fuoco (ma non vettura di servizio), l'uso di una messaggistica che cancella i messaggi, il coinvolgimento di un terzo (coimputato), l'assenza di perquisizione domiciliare e del sequestro del cellulare, e la presunta incompatibilità tra le condizioni economiche del Faga e l'acquisto della sostanza. Contestava inoltre l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e la mancata considerazione delle doglianze d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la motivazione di primo grado e quella di appello formano un unico corpo argomentativo e che la valutazione del giudice di merito, che ha preso in considerazione non solo il peso della cocaina (49,80 g con purezza 70% idonea a ricavare circa 229 dosi), ma anche il numero di dosi ricavabili, il principio attivo, l'utilizzo di una vettura con adesivi idonei a sviare sospetti, l'impiego di un telefono con messaggistica cancellante e il coinvolgimento di un coimputato con precedente specifico, è coerente e non manifestamente illogica. Ha ritenuto corretto il giudizio che esclude la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, in considerazione della consistente quantità e delle circostanze dell'azione. Restano quindi confermate la condanna a pena di anni 2, mesi 8 di reclusione e la multa di €12.000, oltre le spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
norma relativa al reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti
La Corte richiama che la sola quantità non determina automaticamente la destinazione allo spaccio; il giudice deve valutare complessivamente tutti i parametri oggettivi e soggettivi per accertare la finalità di cessione
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
L'art. 73, comma 5, può operare solo se la condotta presenta minima offensività penale; il giudice di merito deve valutare complessivamente quantità, qualità, modalità, mezzi e altre circostanze e può escludere la lieve entità anche in presenza di un parametro (es. peso) significativo
D.P.R. 309/1990, art. 73-bis, comma 1, lett. a
limiti tabellari quantitativi
Il superamento dei limiti tabellari non crea presunzione assoluta di spaccio, ma il dato ponderale concorre, insieme ad altri elementi, a fondare la conclusione sulla destinazione della sostanza
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
motivi di ricorso per vizio di motivazione
Il vizio di motivazione è verificato congiuntamente sulla sentenza di primo grado e su quella di appello quando quest'ultima si integra con la motivazione del primo giudice formando un unicum logico-argomentativo
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
richiamata nella motivazione
La Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di valutare l'ipotesi di lieve entità secondo i parametri della giurisprudenza di legittimità e la relazione tra minimalità offensiva e trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- La sola quantità di droga non è sufficiente a provare lo spaccio: il giudice deve valutare complessivamente quantità, purezza, numero di dosi ricavabili e tutte le circostanze di azione
- Elementi come l'uso di mezzi idonei a eludere controlli (vettura con segni ingannevoli), l'impiego di strumenti di comunicazione criptati o cancellanti e il coinvolgimento di terzi con precedenti possono concorrere a delineare la finalità di cessione
- La mancata perquisizione domiciliare o il mancato sequestro del telefono non escludono automaticamente la valutazione favorevole all'accusa se esistono altri gravi indizi
- Per ottenere il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, è necessario dimostrare la minima offensività della condotta sulla base di tutti i parametri normativi; un elevato numero di dosi ricavabili è indice contrario alla lieve entità
- In sede di controllo di legittimità la Corte di Cassazione può considerare congiuntamente la motivazione di primo e secondo grado quando quest'ultima si richiama e si integra con la prima, formando un unico corpus motivazionale
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