Cassazione Penale, Sentenza n. 41850/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, in riforma del precedente giudizio su rinvio della Cassazione, aveva rideterminato la pena a 11 anni di reclusione e €47.000 applicando la recidiva di cui all'art. 99, comma 2 c.p. I motivi principali: (i) vizio di violazione di legge nell'individuazione del reato piu' grave ai fini della continuazione (art. 81 c.p.), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto usare la pena edittale astratta e non criteri concreti o indici di gravità; (ii) mancata o insufficiente motivazione circa la misura degli aumenti di pena disposti ex art. 81 c.p.v., con riferimento all'obbligo di "scorporo" e motivazione distinta per ogni aumento; (iii) mancanza di motivazione per l'applicazione nella misura massima della recidiva di cui all'art. 99, comma 2 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente applicato i principi di diritto: la cornice edittale dei reati in causa (art. 73, comma 1 DPR 309/1990 aggravata ex art. 80 comma 2, aggravante poi esclusa in concreto) era la stessa per i fatti rispetto ai quali si confrontava, per cui la Corte territoriale poteva determinare in concreto quale reato fosse il piu' grave (considerando, tra l'altro, 28 kg di cocaina in un capo contro 5,545 kg nell'altro). La motivazione sugli aumenti per continuazione e sulla recidiva reiterata è stata ritenuta adeguata e non illogica: la Corte ha spiegato la maggiore gravità concreta del capo ritenuto piu' grave e ha motivato la misura degli aumenti e la recidiva con riferimento alla personalità criminale dell'imputato e alla reiterazione in un quinquennio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 1
Riferimento alla fattispecie di detenzione illecita di stupefacenti contestata; la Corte ha valutato che i reati confrontati rientravano entrambi in tale norma e che l'aggravante dell'"ingente quantità" ex art. 80 comma 2 era stata esclusa in concreto in entrambi i procedimenti, rendendo la cornice edittale sovrapponibile
DPR 309/1990, art. 80, comma 2
Aggravante dell'ingente quantità: richiamata dalle parti, ma in concreto esclusa nelle pronunce, con conseguente identità della cornice edittale tra i reati confrontati
Codice Penale, art. 81, comma finale (continuazione)
Norma sulla continuazione e sugli aumenti di pena; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione degli aumenti e la motivazione adottata dalla Corte d'Appello, anche alla luce dell'analisi concreta del reato piu' grave
Codice Penale, art. 99, comma 2
Recidiva reiterata: applicata nella misura massima dalla Corte territoriale sulla base di motivazione ritenuta adeguata in ordine alla gravità dei fatti e alla personalità criminale dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente
Indici per la determinazione della pena: richiamati dalla difesa come criteri impropri per l'individuazione del reato piu' grave; la Corte afferma che, se la cornice edittale è identica, il giudice può valutare concretamente la maggiore gravità
Codice di Procedura Penale, art. 125, comma 3
Richiamato dalla difesa in tema di nullità per mancata risposta alle doglianze; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse comunque adeguata e non affetta da nullità
Giurisprudenza: Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013
Principio sulla individuazione della violazione piu' grave in astratto in tema di continuazione; la Corte di Cassazione lo richiama per precisare i criteri applicabili
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019
Pronuncia invocata dalla difesa relativa allo scorporo dei reati nel procedimento di rideterminazione: la Corte osserva che quel principio è riferito alla sede di esecuzione e non alla cognizione, quindi non applicabile automaticamente al caso di specie
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Indirizzo sul grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti in continuazione: la Corte ritiene che la motivazione fornita dai giudici di merito sia stata sufficiente rispetto all'entità degli aumenti
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 43239 del 04/05/2016; Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021; Sez. 3, n. 19441 del 27/01/2012 (Marozzi)
Richiamate come precedenti che consentono al giudice di valutare in concreto la maggiore gravità quando le cornici edittali sono sovrapponibili e sul grado di approfondimento motivazionale necessario
Massime di principio
- Quando due reati collegati dalla continuazione hanno identica cornice edittale astratta (stessa norma e stesse aggravanti escluse o applicate), il giudice può individuare quale sia il reato piu' grave sulla base della gravità concreta delle condotte (quantitativi coinvolti, modalità, occultamento, ecc.)
- Il principio dello scorporo e della motivazione distinta per i singoli aumenti, richiamato dalla giurisprudenza, trova la sua applicazione con diversa intensità a seconda della fase processuale: è più stringente in sede di esecuzione; in sede di cognizione il giudice deve comunque motivare gli aumenti in maniera congrua e proporzionata, ma non è tenuto a un'analisi formale che ripeta pedissequamente ogni elemento
- L'applicazione della recidiva nella misura massima richiede una motivazione che renda chiaro il nesso tra gravità dei fatti, personalità del reo e reiterazione: una motivazione sintetica ma coerente che evidenzi la significativa "salita di qualità" criminale e la reiterazione in un arco temporale rilevante può essere sufficiente in sede di legittimità
- La valutazione comparativa tra reati (per l'individuazione del piu' grave) può legittimamente fondarsi su elementi concreti come quantità e modalità della condotta, purché emergano dalla motivazione del giudice e non siano arbitrarie
- Contestazioni processuali basate esclusivamente sulla scelta tra criterio astratto (pena edittale) e criterio concreto (pena inflitta, gravità materiale) possono essere superate quando la cornice edittale è la stessa e la corte spiega per quali ragioni concrete ha ritenuto un fatto piu' grave dell'altro
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