Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31983/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'ente camerale di restituzione di euro 100.228,13 già corrisposti al Segretario generale come retribuzione di risultato per il periodo 2010-2014. Secondo l'ente, nella quantificazione erano state indebitamente incluse anche quote riferibili agli incarichi ad interim di due aree dirigenziali vacanti, in violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale e delle norme sul contenimento della spesa pubblica. La Corte d'appello ha confermato la condanna alla ripetizione dell'indebito. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul pubblico impiego privatizzato e vizi motivazionali, sostenendo che dovesse prevalere il contratto individuale rispetto alla delibera della Giunta camerale e che la retribuzione di risultato fosse stata quantificata erroneamente; 2) violazione della disciplina contrattuale collettiva, assumendo che l'art. 27 del CCNL consentisse di utilizzare per la retribuzione di risultato anche risorse residue e che spettasse l'incremento della quota correlata alle posizioni vacanti; 3) violazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010, contestando l'interpretazione del blocco del trattamento accessorio e la riduzione del fondo; 4) violazione dell'art. 2033 c.c. e delle norme del d.lgs. n. 165/2001 sul recupero delle somme, sostenendo che la ripetizione fosse ammissibile solo nelle ipotesi tipiche di controllo finanziario previste dalla legge e non quando l'indebita erogazione dipenda da un'errata costituzione del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo per difetto di attinenza al decisum, osservando che la sentenza impugnata aveva chiaramente motivato sulla misura della retribuzione di risultato e aveva escluso la spettanza di ulteriori compensi per gli incarichi ad interim in applicazione del principio di onnicomprensività e delle norme di contenimento della spesa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il CCNL non consente un automatico incremento della retribuzione di risultato per effetto di risorse residue del fondo e che il principio di onnicomprensività impedisce duplicazioni retributive per incarichi conferiti dalla stessa amministrazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura investiva una sola delle rationes decidendi poste a base della decisione, mentre l'altra, autonoma e sufficiente, restava intatta. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo che l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è sempre esperibile anche nel pubblico impiego e che la pubblica amministrazione è tenuta a recuperare le somme corrisposte sine titulo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività e remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti dall'amministrazione; non sono ammissibili duplicazioni retributive per incarichi ad interim o ulteriori funzioni rientranti nei compiti di ufficio.

  • art. 20 della legge n. 580/1993

    Richiamato per ricostruire le funzioni del Segretario generale e la loro compatibilità con gli incarichi ad interim nell'ambito delle funzioni di vertice dell'ente camerale.

  • art. 9 d.l. n. 78/2010

    Norma di contenimento della spesa pubblica che cristallizza il trattamento accessorio e non consente di utilizzare risorse residue per incrementare il trattamento accessorio dei dirigenti in servizio.

  • art. 27 CCNL comparto Regioni Enti Locali area dirigenza 1998-2001 del 23 dicembre 1999

    Le risorse destinate alla retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate e gli eventuali residui sono solo temporaneamente destinati alla retribuzione di risultato del medesimo anno, senza determinare un automatico aumento stabile della stessa.

  • art. 28 CCNL comparto Regioni Enti Locali area dirigenza 1998-2001 del 23 dicembre 1999

    La quota destinata alla retribuzione di risultato è definita dagli enti entro i limiti contrattuali; le risorse non spese non comportano di per sé un diritto del singolo dirigente a percepire l'intero residuo del fondo.

  • art. 32 CCNL comparto Regioni Enti Locali area dirigenza 1998-2001 del 23 dicembre 1999

    Le somme acquisite per effetto del principio di onnicomprensività possono integrare le risorse del fondo e, se episodiche, incrementare la retribuzione di risultato secondo la disciplina collettiva.

  • art. 20 CCNL 22.2.2010

    Ribadisce il carattere onnicomprensivo del trattamento economico dirigenziale e limita gli ulteriori compensi ai soli casi espressamente previsti da norme di legge recepite nella contrattazione collettiva.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito è azione generale sempre esperibile; la pubblica amministrazione deve recuperare le somme corrisposte senza titolo.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente come disciplina del recupero, ma la Corte chiarisce che non esclude l'applicabilità dell'azione generale di ripetizione ex art. 2033 c.c.

  • art. 40, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001

    Non è considerato come unica ipotesi di recupero delle somme indebitamente corrisposte; la Corte esclude un regime di tipicità esclusiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per la doglianza sulla motivazione apparente, ritenuta infondata o inconferente.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della motivazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale impedisce di riconoscere compensi ulteriori per funzioni, incarichi o reggenze conferiti dalla stessa amministrazione quando tali attività rientrino nelle attribuzioni d'ufficio o nei compiti istituzionali del dirigente.
  • La pattuizione individuale o la delibera interna non possono attribuire emolumenti contrastanti con norme imperative o con il sistema legale e contrattuale di formazione del trattamento accessorio; ove la corresponsione sia contra legem, l'amministrazione può richiedere la restituzione dell'indebito.
  • Le disposizioni collettive sulla destinazione delle risorse dei fondi dirigenziali non comportano automaticamente il diritto del singolo dirigente a percepire integralmente le somme residue o non utilizzate per altre posizioni; i residui seguono la disciplina del fondo e non si trasformano in credito individuale.
  • Quando la decisione di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggerla, l'impugnazione deve investire utilmente tutte le rationes: la censura solo di una parte di esse rende inammissibile il motivo per carenza di interesse.
  • Nel pubblico impiego la pubblica amministrazione ha il dovere di recuperare le somme indebitamente erogate sine titulo; l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. resta esperibile anche fuori dalle specifiche procedure di controllo finanziario previste dalla disciplina del lavoro pubblico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.