Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18869/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, mediante atto di cessione del 3 maggio 2011, di crediti fiscali IRES, IRAP e IVA, tra cui un credito IRES per l'anno d'imposta 2009, dalla società cedente alla società poi ricorrente. Nel rogito era inserita una clausola che subordinava l'efficacia della cessione nei confronti dell'amministrazione finanziaria al pagamento integrale del prezzo. La cessionaria chiese poi il rimborso di una parte del credito IRES; l'Ufficio adottò un diniego di rimborso nei confronti della cessionaria e un provvedimento di sospensione del credito nei confronti della cedente. In primo grado furono accolte le impugnazioni contro il diniego e la sospensione, ma in appello la decisione fu riformata, ritenendosi che, al momento dei provvedimenti impugnati, la cessione non fosse ancora efficace verso l'Agenzia perché la condizione sospensiva prevista nel contratto non risultava ancora comunicata all'amministrazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, violazione degli artt. 1260, 1264, 1523, 1356, 1357 e 1358 c.c., dell'art. 43-bis d.P.R. 602/1973, dell'art. 69 r.d. 2440/1923, dell'art. 1 d.m. 384/1997 e degli artt. 6 e 10 l. 212/2000, sostenendo che la cessione fosse efficace verso il debitore ceduto sin dalla notifica eseguita nel 2011 e che la CTR avesse erroneamente ritenuto efficace la cessione solo dal 28 gennaio 2016, senza considerare l'eventuale attualità di iscrizioni a ruolo o sospendere il giudizio invece di respingere il rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente perché attinenti all'efficacia della cessione del credito d'imposta verso l'amministrazione finanziaria. Ha ricordato che, nelle controversie di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; l'amministrazione può difendersi a tutto campo. Nel merito, ha richiamato l'art. 1 del d.m. 30 settembre 1997, n. 384, sottolineando che per essere efficace la cessione deve essere notificata all'ufficio competente e che restano impregiudicati i poteri di controllo dell'amministrazione. Ha quindi osservato che, poiché nel contratto era stata pattuita una condizione sospensiva legata al pagamento del prezzo, l'efficacia nei confronti dell'Agenzia richiedeva la comunicazione dell'avveramento della condizione; anche a volerla considerare conosciuta in data 28 gennaio 2016, i provvedimenti di diniego e sospensione erano comunque anteriori e dunque legittimi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per mancata attività difensiva delle controparti e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 1260, 1264, 1523, 1356, 1357 e 1358 c.c.

    Invocati dalla ricorrente per sostenere l'efficacia della cessione e gli effetti della condizione, ma la Corte non li utilizza come base decisiva, ritenendo centrale la disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'imposta.

  • art. 43-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nel motivo di ricorso quale disciplina della cessione del credito d'imposta, ma la Corte valorizza soprattutto la normativa regolamentare specifica sulla notifica e opponibilità della cessione.

  • art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiamato quale base della notifica della cessione, ma non è la norma decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 1 d.m. 30 settembre 1997, n. 384

    "Per essere efficace, l'atto di cessione è notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito"; "Si considerano inefficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto"; "L'atto di cessione dei crediti di cui al comma 1 è inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria se ... al momento della notifica, risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali"

    La Corte lo assume come disciplina speciale dell'efficacia della cessione verso l'amministrazione finanziaria: la cessione non è opponibile senza la notifica prescritta e resta comunque inefficace nei casi previsti dalla norma; inoltre l'efficacia deve tener conto della condizione sospensiva pattuita tra le parti e della sua comunicazione all'amministrazione.

  • artt. 6, comma secondo, e 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocati nel ricorso a sostegno di una lettura favorevole al contribuente, ma non assunti come decisivi nella soluzione della controversia.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato incidentalmente per affermare che le difese dell'amministrazione nel giudizio di rimborso non sono soggette alle preclusioni proprie del giudizio impugnatorio, salvo giudicato interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario avente ad oggetto il diniego o il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso e l'assenza delle cause ostative.
  • L'amministrazione finanziaria, nel giudizio di rimborso, può opporre tutte le difese idonee a contestare i presupposti del rimborso, senza essere vincolata a una motivazione originaria tipica di un atto impositivo, salvi il giudicato interno e il principio di non contestazione.
  • La cessione di crediti d'imposta è opponibile all'amministrazione finanziaria solo se sono rispettate le formalità di notifica previste dalla disciplina speciale; in mancanza, o prima della comunicazione dell'avveramento di una condizione sospensiva pattuita tra le parti, la cessione non produce effetti verso l'Agenzia.
  • Quando l'efficacia della cessione verso il fisco è subordinata a una condizione sospensiva contrattuale, il suo avveramento deve essere portato a conoscenza dell'amministrazione perché la cessione sia opponibile; provvedimenti dell'ufficio adottati prima di tale comunicazione restano legittimi.
  • Ai fini della tutela del cessionario del credito d'imposta, rileva la data in cui l'amministrazione riceve la notifica efficace della cessione e/o della condizione sospensiva, non la sola data interna di perfezionamento del rapporto tra cedente e cessionario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiCessione del creditoInadempimento
RamiTributiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.