Cassazione Civile, Ordinanza n. 18946/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, di un avviso di accertamento catastale relativo alla classificazione di un impianto di depurazione e smaltimento di acque reflue. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che l'immobile dovesse essere inserito in categoria E, in ragione della destinazione a servizio pubblico e della natura non lucrativa dell'attività svolta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006, dell'art. 5 del R.D.L. n. 652/1939 e dell'art. 40 del D.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che l'impianto, per la sua strumentalità all'esercizio di un'attività industriale/economica e per l'autonomia funzionale e reddituale, dovesse essere classificato in categoria D/7 e non in categoria E/3. La resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini del classamento catastale, è irrilevante la sola destinazione dell'impianto a servizio pubblico, perché ciò che conta è se l'attività sia svolta secondo parametri economici e imprenditoriali, con copertura dei costi tramite tariffe e con autonomia funzionale e reddituale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286
«Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»
La norma esprime incompatibilità tra categoria E e destinazione dell'immobile a usi commerciali o industriali quando l'immobile presenti autonomia funzionale e reddituale.
art. 5 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato come norma sulla classificazione catastale, in relazione alla corretta qualificazione dell'immobile.
art. 40 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato come norma sulla classificazione catastale, in relazione alla corretta qualificazione dell'immobile.
Il motivo è stato ritenuto ammissibile perché contenente gli elementi richiesti dal ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come falsa applicazione di legge.
art. 9, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36
Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
art. 141 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il servizio idrico integrato comprende captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, e va gestito secondo efficienza, efficacia ed economicità.
art. 154, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo del servizio e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio secondo il principio del recupero dei costi.
art. 113 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
I servizi pubblici locali sono qualificabili come servizi a rilevanza economica quando la tariffa è idonea a coprire i costi di gestione e a generare utile d'impresa.
art. 117, comma 2, lett. e) e s), Cost.
Richiamato per affermare che la disciplina del servizio idrico integrato attiene alla tutela della concorrenza e dell'ambiente.
Richiamato per collegare la gestione improntata a criteri economici a un minimo requisito teleologico di imprenditorialità.
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale, la collocazione in categoria E è incompatibile con immobili destinati a uso commerciale o industriale che presentino autonomia funzionale e reddituale.
- La destinazione dell'immobile a servizio pubblico non è di per sé decisiva: occorre verificare se l'attività cui l'immobile è strumentale sia svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con copertura dei costi mediante tariffe.
- Nei servizi pubblici a rilevanza economica, la natura pubblicistica o la partecipazione pubblica del gestore non escludono la connotazione imprenditoriale dell'attività quando la gestione sia remunerata da corrispettivi idonei a coprire i costi e a produrre utile.
- In materia catastale, rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione funzionale, non la sola natura soggettiva del soggetto che lo gestisce o possiede.
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