Cassazione Civile, Ordinanza n. 31939/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, rettificando il reddito dichiarato dal contribuente e recuperando a tassazione maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi. L'accertamento era fondato su indagine finanziaria e bancaria avviata in connessione con una verifica svolta nei confronti di una società di cui il contribuente era socio. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo l'imponibile. In appello la CTR aveva respinto sia l'appello principale del contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; violazione delle norme sul procedimento e sulla conclusione dell'istruttoria; violazione delle norme sugli accertamenti bancari e sul divieto di duplicazione del prelievo; in subordine, applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale della presunzione relativa ai prelevamenti sui conti di lavoratori autonomi; infine, carenza di motivazione e illegittimità del calcolo delle sanzioni per mancata considerazione del cumulo giuridico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente perché non si confrontava in modo autonomo e critico con i motivi di appello del contribuente, limitandosi a un richiamo generico alla decisione di primo grado e a formule assertive sulla correttezza dell'operato dell'Ufficio. In particolare, la CTR non aveva spiegato adeguatamente perché la documentazione prodotta non fosse idonea a superare la presunzione legale relativa in materia di movimentazioni bancarie, né aveva svolto la necessaria verifica analitica delle singole operazioni. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
norma evocata dal ricorrente sul procedimento accertativo, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
richiamata dal ricorrente sul procedimento amministrativo, motivo assorbito
prevede una presunzione legale in materia di accertamenti bancari, che richiede prova contraria analitica e deve essere vagliata dal giudice con verifica rigorosa
art. 38, primo e secondo comma, d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata nei motivi del ricorso, ma non decisa per assorbimento
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata nei motivi del ricorso, ma non decisa per assorbimento
norma richiamata nei motivi del ricorso, ma non decisa per assorbimento
art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
in tema di IVA, la presunzione bancaria impone al contribuente di dimostrare analiticamente l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili
norma richiamata nei motivi del ricorso, ma non decisa per assorbimento
norma richiamata sul cumulo giuridico delle sanzioni, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 17, primo comma, d.lgs. n. 472/1997
norma richiamata sul cumulo giuridico delle sanzioni, ma il motivo è rimasto assorbito
Massime di principio
- È nulla per motivazione apparente la sentenza d'appello che si limiti a un richiamo generico alla decisione di primo grado senza un autonomo esame critico dei motivi di gravame.
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale posta dalle norme tributarie può essere superata dal contribuente solo con prova contraria specifica e analitica per ciascuna movimentazione.
- Il giudice di merito, quando valuta la prova contraria offerta dal contribuente contro la presunzione bancaria, deve dare conto in motivazione dell'esame delle singole operazioni e delle ragioni per cui la documentazione prodotta sia insufficiente.
- La motivazione deve consentire il controllo sulla effettiva tenuta logica della conferma della decisione di primo grado; in mancanza, la sentenza è cassabile per nullità.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati.
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