Cassazione Penale, Sentenza n. 29050/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio di una condanna per detenzione di munizioni e di un’arma senza denuncia, oltre che per detenzione illegale di munizioni da guerra, con contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale. La difesa proponeva ricorso per cassazione con otto motivi: 1) deduceva il ne bis in idem per avere già ottenuto assoluzione davanti alla Corte militare di appello di Roma per i medesimi fatti; 2) lamentava contrasto di giudicati tra assoluzione in sede militare e condanna in sede ordinaria; 3) contestava la qualificazione delle cartucce calibro 9x19 come munizioni da guerra, anche alla luce della legge n. 238 del 2021; 4) denunciava una motivazione fondata su mere presunzioni e inferenze, non idonea a superare il ragionevole dubbio; 5) censurava il mancato esame dell’incidenza del procedimento militare sul processo ordinario e sul ne bis in idem; 6) lamentava che la Corte avesse valorizzato contro l’imputato il suo silenzio e precedenti condotte processuali, in violazione del nemo tenetur se detegere e del divieto di fondare la responsabilità su precedenti; 7) sosteneva la prescrizione della contravvenzione ex art. 697 c.p., assumendo che la consumazione risalisse al congedo nel giugno 2016; 8) contestava il diniego dei benefici di legge, in particolare sospensione condizionale e non menzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: il ne bis in idem non era configurabile perché le fattispecie militare e ordinaria non coincidevano sul piano storico-naturalistico e, comunque, non era stata prodotta in appello la decisione militare; il tema del contrasto di giudicati era generico e non deducibile in cassazione in assenza di previa produzione degli atti necessari; la censura sulla qualificazione delle munizioni era nuova rispetto all’appello; la doglianza sulla prova era generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata; non vi era uso indebito del silenzio dell’imputato, ma valorizzazione della sua condotta processuale ai fini del giudizio di comparazione e della valutazione ex art. 133 c.p.; la prescrizione non era maturata, poiché il reato di detenzione illegale è permanente e la permanenza era stata accertata almeno fino al 7.6.2019, con sospensione del termine prescrizionale; il diniego dei benefici era correttamente fondato sulla presenza di precedenti ostativi ex lege. È stata inoltre respinta l’istanza di rinvio per impedimento personale dell’imputato, non rilevante nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
integra la contravvenzione per detenzione di armi o munizioni senza denuncia; nel caso concreto riguarda anche la detenzione di una sciabola e di numerose munizioni.
obbligo di denuncia per la detenzione di armi e munizioni.
punisce la detenzione illegale di armi, munizioni, esplosivi e materiali assimilati; la Corte ne conferma l’autonoma rilevanza rispetto alla fattispecie militare.
sospensione del corso della prescrizione nel periodo indicato; applicata per escludere la maturazione della prescrizione.
richiamati per il calcolo della prescrizione della contravvenzione, nel testo della decisione, alla luce dell’interpretazione delle Sezioni Unite.
termine di deposito richiamato per il calcolo del periodo di sospensione della prescrizione.
preclude in cassazione la deduzione di questioni nuove non prospettate con i motivi di appello, salvo eccezioni non ricorrenti.
insieme all’art. 606, comma 3, delimita i motivi deducibili in cassazione.
norma sul divieto di secondo giudizio per il medesimo fatto; la Corte esclude la sua violazione per difetto di identità storico-naturalistica e per mancata produzione degli atti necessari.
consente di valutare la condotta processuale dell’imputato ai fini della commisurazione della pena e del giudizio sulle circostanze.
richiamato per affermare che i precedenti penali ostativi impedivano la sospensione condizionale.
richiamato per escludere il beneficio della non menzione in presenza di plurimi precedenti ostativi.
fattispecie militare relativa alla ritenzione di oggetti destinati a uso militare; non assorbita dalla detenzione illegale di munizioni di cui alla legge n. 895/1967.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso riportati nei limiti necessari.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem opera solo se vi è piena identità storico-naturalistica del fatto, valutata nella sua interezza; non basta la mera somiglianza della condotta o la coincidenza di alcuni elementi fattuali.
- Quando il fatto è stato già esaminato in altro procedimento, la sentenza o gli atti necessari a dimostrare l’identità del fatto devono essere prodotti nel giudizio di merito; in cassazione non è possibile introdurre per la prima volta accertamenti di fatto decisivi.
- La coesistenza di una fattispecie militare e di una fattispecie ordinaria può escludere tanto l’assorbimento quanto il bis in idem quando le norme tutelano interessi diversi e puniscono condotte non coincidenti, anche se riferite al medesimo contesto materiale.
- La deduzione in cassazione di questioni non devolute con l’appello è inammissibile, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o non deducibili prima; il ricorso non può trasformarsi in un nuovo grado di merito.
- La valutazione della responsabilità può fondarsi sulla motivazione specifica del giudice di merito circa la consapevole detenzione del materiale; una censura che si limiti a contrapporre formule generiche come "presunzioni e inferenze" è inammissibile.
- La condotta processuale dell’imputato, compresi atteggiamenti mendaci o non sinceri, può essere valutata ai fini dell’art. 133 c.p. e del giudizio di bilanciamento, senza che ciò equivalga a sanzionare l’esercizio del diritto di difesa.
- La detenzione illegale di armi o munizioni ha natura di reato permanente: la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza e non dal momento iniziale della detenzione o del mero possesso originario.
- I benefici della sospensione condizionale e della non menzione possono essere negati senza ulteriore motivazione quando risultano ostativi per legge i precedenti penali dell’imputato o la recidiva contestata e ritenuta.
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