Cassazione Penale, Sentenza n. 28896/2026 del 30/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in rito abbreviato per fatti di detenzione di stupefacenti, detenzione di armi e munizioni, ricettazione e violazioni in materia di armi. I motivi erano cinque: 1) inutilizzabilità della prova scientifica relativa alla campionatura della sostanza stupefacente, per violazione delle garanzie difensive e conseguente incidenza sull'affidabilità del dato probatorio; 2) violazione di legge e motivazione apparente sulla ricettazione, per mancanza di indicazione del delitto presupposto e di elementi concreti sulla consapevolezza della provenienza illecita, ritenendo insufficiente la sola abrasione della matricola; 3) erroneo diniego della continuazione tra il reato di stupefacenti e i reati in materia di armi e munizioni, senza adeguato confronto con gli indici sintomatici dedotti dalla difesa; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione e la collaborazione processuale; 5) erronea applicazione della recidiva, asseritamente motivata in modo stereotipato e senza verifica concreta dell'attualità e dell'incidenza sulla pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché la difesa non aveva illustrato, secondo la prova di resistenza, l'effetto demolitorio dell'eventuale espunzione della campionatura sul complessivo compendio probatorio. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui il possesso di un'arma clandestina, con matricola abrasa, integra prova della ricettazione in assenza di elementi contrari. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché sollecitava una ricostruzione in fatto alternativa a quella dei giudici di merito, i quali avevano escluso il vincolo della continuazione tra stupefacenti e armi per mancanza di un unico disegno criminoso e di funzionalità delle armi allo spaccio. Ha reputato manifestamente infondati anche il quarto e il quinto motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione coerente e che la recidiva risultava adeguatamente valutata attraverso la lettura congiunta delle sentenze di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma base incriminatrice per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, contestata al capo 1.
art. 87 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato dalla difesa in relazione alla campionatura e alle garanzie difensive nella formazione della prova scientifica.
Norma evocata dal ricorrente per sostenere la nullità derivante dalla lesione delle prerogative difensive.
Norma evocata dal ricorrente in tema di regime delle nullità.
Norma evocata dal ricorrente in tema di inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di legge.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa a fondamento del diritto di difesa asseritamente compresso.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno delle garanzie del giusto processo.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa quale parametro convenzionale del diritto a un equo processo.
Norma incriminatrice della ricettazione, oggetto del secondo motivo di ricorso.
Norma sulla continuazione tra reati, dedotta per contestare il diniego del vincolo tra stupefacenti e armi.
Criteri di commisurazione della pena richiamati in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Norma sulla recidiva, contestata per asserita applicazione meramente formale e senza verifica in concreto.
Parametri di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocati su più motivi.
Parametri di ricorso per cassazione per nullità processuali e violazioni processuali, invocati sul primo motivo.
Parametri di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, invocati su tutti i motivi.
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione l'inutilizzabilità di uno specifico elemento probatorio, il motivo deve rispettare il requisito di specificità e confrontarsi con l'intera ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, indicando concretamente quale sarebbe l'effetto demolitorio dell'espunzione della prova contestata secondo la prova di resistenza.
- La mera censura della campionatura o di altre acquisizioni istruttorie è inammissibile se non si spiega perché, eliminato l'elemento asseritamente viziato, il restante compendio probatorio non sarebbe comunque sufficiente a sostenere la decisione di merito.
- In tema di ricettazione di un'arma clandestina, l'abrasione della matricola e degli altri contrassegni identificativi costituisce un indice forte della provenienza illecita e della consapevolezza dell'agente, in mancanza di elementi contrari idonei a superare tale inferenza.
- Il diniego della continuazione è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione non illogica, che i fatti siano espressione di un unico disegno criminoso; non è consentito trasformare il ricorso in una diversa ricostruzione in fatto della vicenda.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito non ravvisi elementi positivamente valutabili e valorizzi invece profili negativi della personalità dell'imputato, purché la motivazione sia coerente e non meramente apparente.
- La recidiva può essere desunta dalla lettura complessiva delle decisioni di merito nella doppia conforme, e la motivazione è sufficiente se dà conto, anche sinteticamente, della maggiore colpevolezza e pericolosità emergenti dal rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali.
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