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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un'indagine nei confronti di un dipendente di un'Azienda Sanitaria Locale, al quale era stata applicata la sospensione dall'esercizio del pubblico servizio per sei mesi. Il Tribunale del riesame di Roma aveva respinto l'appello contro l'ordinanza del GIP di Velletri. In cassazione la difesa ha proposto due censure, entrambe centrate sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della misura interdittiva. Con il primo motivo si è denunciato inosservanza di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni benché la registrazione dei flussi comunicativi fosse stata eseguita presso gli uffici della Guardia di finanza e non presso gli impianti della Procura, in violazione degli artt. 268, comma 3, e 271 cod. proc. pen.; si è inoltre contestato il rilievo attribuito al verbale di fine operazioni rispetto ai verbali di inizio, ritenuti fidefacienti. Con il secondo motivo si è reiterata la violazione degli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., deducendo che le intercettazioni fossero state effettuate con modalità difformi dai decreti autorizzativi e comunque fuori dagli impianti installati nella Procura della Repubblica. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per aspecificità e reiterazione di censure già disattese nei gradi di merito, osservando inoltre che il ricorrente non aveva svolto una vera prova di resistenza rispetto agli ulteriori elementi indiziari valorizzati nel provvedimento cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate e comunque aspecifiche le doglianze relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni: ha ribadito che, ai fini dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., ciò che conta è che la registrazione avvenga negli uffici della Procura mediante gli impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto e la successiva remotizzazione possono essere svolti presso la polizia giudiziaria. Ha poi condiviso la ricostruzione del Tribunale, secondo cui dagli atti risultava che le intercettazioni erano state registrate presso la Procura di Velletri e che gli uffici della Guardia di finanza avevano svolto solo attività di ascolto/remotizzazione. Infine, ha rilevato che il motivo era comunque aspecifico perché non confrontato con gli altri elementi indiziari autonomamente valorizzati (sommarie informazioni, documentazione e perquisizioni), mancava dunque la dimostrazione dell'incidenza della pretesa inutilizzabilità sulla tenuta complessiva del quadro indiziario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 268, comma 3, c.p.p.

    la registrazione delle intercettazioni deve avvenire mediante impianti installati presso la Procura della Repubblica; la disciplina consente deroghe solo nei casi previsti e la sua violazione può determinare inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 c.p.p.

  • art. 271, comma 1, c.p.p.

    prevede la sanzione di inutilizzabilità per le intercettazioni compiute fuori dai casi consentiti dalla legge; la Corte ribadisce che l'inutilizzabilità è categoria di stretta interpretazione e non si estende all'ascolto o alla remotizzazione se la registrazione è avvenuta correttamente.

  • art. 89 disp. att. c.p.p.

    il verbale conclusivo delle operazioni di intercettazione è un elemento utilizzabile per verificare le modalità di esecuzione delle captazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni, rileva la corretta esecuzione della fase di registrazione nei locali della Procura mediante gli impianti ivi installati; l'eventuale svolgimento in remoto delle successive attività di ascolto, verbalizzazione o riproduzione non determina di per sé inutilizzabilità.
  • La nozione di 'registrazione' va distinta da quella di 'ascolto' o 'remotizzazione': solo la prima è coperta dalla garanzia dell'art. 268, comma 3, c.p.p., mentre le operazioni successive possono essere esternalizzate senza sanzione processuale specifica.
  • La deduzione di inutilizzabilità di un elemento probatorio in sede di legittimità è inammissibile per aspecificità se il ricorrente non confronta tale censura con gli ulteriori elementi indiziari posti a base della decisione e non dimostra, mediante prova di resistenza, che l'espunzione del dato contestato incida in modo decisivo sul convincimento del giudice.
  • Quando il ricorso si limita a reiterare censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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