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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29080/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Rimini per rapina impropria aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. In appello aveva chiesto, con motivi articolati, la riqualificazione della rapina consumata in tentata, l'assoluzione dal reato di resistenza sostenendo che non vi fosse stata alcuna effettiva opposizione ad atti di servizio, il riconoscimento delle attenuanti generiche e una riduzione degli aumenti per continuazione. La Corte di appello di Bologna aveva però dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso per cassazione deduce violazione di legge, sostenendo che l'atto di appello era invece specifico perché censurava puntualmente i passaggi della sentenza di primo grado e che la Corte territoriale, entrando nel merito della fondatezza delle censure, aveva impropriamente trasformato un giudizio di specificità in un giudizio di manifesta infondatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, alla luce del nuovo art. 581, comma 1-bis, c.p.p., la specificità estrinseca dei motivi d'appello richiede che per ogni richiesta siano enunciati in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata, ma il giudice dell'appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione solo perché i motivi sono ritenuti infondati o non persuasivi nel merito. Nel caso concreto, l'appello conteneva censure identificabili e collegate a punti specifici della sentenza di primo grado; la Corte di merito aveva invece fondato l'inammissibilità su ragioni di manifesta infondatezza, non consentite come causa di inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p. Pertanto l'ordinanza è stata annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    viene invocato come vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione

  • art. 581 lett. c), c.p.p.

    richiamato, insieme all'art. 581, comma 1-bis, quale norma sui requisiti di specificità dei motivi d'appello

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    "l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"

    la norma codifica la specificità estrinseca dei motivi di appello, che devono confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato come disposizione che disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione; non consente di sanzionare con inammissibilità i motivi solo perché ritenuti infondati nel merito

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    è la base normativa dell'inammissibilità per difetto di specificità, ma non per manifesta infondatezza dei motivi specifici

  • art. 591, comma 2, c.p.p.

    si precisa che la speciale procedura prevista da tale comma non può essere utilizzata per dichiarare inammissibile un appello specifico ma manifestamente infondato

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150

    norma che ha introdotto le modifiche all'art. 581 c.p.p., applicabili al caso perché entrate in vigore il 30 dicembre 2022

  • art. 62 bis c.p.

    richiamato come oggetto di una delle richieste difensive in appello, per il riconoscimento delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la specificità richiesta dall'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. impone che ogni richiesta sia accompagnata da censure puntuali e esplicite rivolte alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, con riferimento ai singoli capi e punti contestati.
  • La riproposizione in appello di questioni già esaminate e disattese in primo grado non comporta, di per sé, inammissibilità, purché il motivo sia intelligibile e connesso alle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Il giudice dell'appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione per il solo fatto che i motivi appaiano manifestamente infondati nel merito: il filtro dell'inammissibilità riguarda la carenza di specificità, non la debolezza sostanziale delle censure.
  • La specificità dei motivi può dirsi sussistente anche quando le doglianze non siano analiticamente sviluppate in modo prolisso, purché siano identificabili con sufficiente precisione i punti della decisione censurati e le ragioni essenziali del dissenso difensivo.
  • Nel giudizio di appello, il controllo sulla specificità dei motivi non coincide con una valutazione anticipata di fondatezza, poiché l'appello ha funzione di riesame del punto di sentenza impugnato e non può essere chiuso con un giudizio di merito mascherato da verifica di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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