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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29057/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzi interessati)

La controversia

La vicenda riguarda una procedura di prevenzione originariamente disposta nei confronti di alcuni proposti e estesa a terzi interessati, culminata nella revoca della confisca di prevenzione. Dopo la revoca, gli amministratori giudiziari hanno chiesto di essere autorizzati a restituire le somme acquisite nella gestione, indicando frutti di gestione per euro 1.116.656,03, di cui però solo euro 491.700,00 ancora materialmente presenti sul libretto della procedura, perché il resto era stato utilizzato, tra l'altro, per il pagamento dei compensi degli amministratori giudiziari. Il Tribunale ha autorizzato solo la restituzione della somma residua disponibile, ritenendo che i compensi e le uscite già prelevate dal conto non potessero essere poste a carico dello Stato e che la restituzione dovesse avvenire secondo la consistenza attuale del compendio. I ricorrenti hanno censurato tale soluzione deducendo: (i) che la mancata opposizione al rendiconto finale non precludeva la contestazione del successivo piano di riparto e della decisione restitutoria; (ii) che il Tribunale aveva confuso le spese di gestione/conservazione dei beni con i compensi dell'amministratore giudiziario, i quali, in caso di revoca della confisca, devono gravare sullo Stato ex art. 42 d.lgs. 159/2011; (iii) che il criterio della consistenza attuale non poteva trasformarsi in regola di imputazione finale delle somme e che la decisione finiva per addossare ai proprietari i costi del funzionamento dell'amministrazione giudiziaria; (iv) in subordine, che l'art. 42 d.lgs. 159/2011 sarebbe incostituzionale se interpretato in senso contrario. Alcuni ricorrenti hanno inoltre contestato la competenza e il rischio di una modifica surrettizia del rendiconto ormai definitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti indicati, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione. Ha ritenuto erroneo il ragionamento del Tribunale perché si era limitato a considerare la sola giacenza finale del conto, senza accertare in modo analitico e concreto quali poste avessero determinato la diminuzione dei frutti di gestione e senza distinguere tra spese che seguono il bene e somme che, per legge, devono gravare sullo Stato. La Corte ha chiarito che la mancata opposizione al rendiconto non impediva la domanda restitutoria sulla diversa questione giuridica dell'imputazione finale delle poste; ha anche precisato che il giudice della prevenzione è competente a decidere sulla restituzione in sede esecutiva. Tuttavia, per stabilire l'importo effettivamente dovuto agli aventi diritto, il giudice di rinvio dovrà ricostruire le uscite e distinguere tra spese di conservazione/gestione ordinaria e compensi e spese riferibili al munus publicum dell'amministratore giudiziario, ponendo le seconde a carico dello Stato se la confisca è revocata.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    le impugnazioni avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione sono state qualificate come opposizioni, con successiva ricorribilità per cassazione del provvedimento definitorio

  • art. 676 c.p.p.

    richiamato come base processuale per la decisione del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate

  • art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011

    distingue tra spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, anticipate dallo Stato con diritto di recupero, e compensi/rimborsi dell'amministratore giudiziario e dei coadiutori, che in caso di revoca della misura vanno posti a carico dello Stato

  • art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011

    l'approvazione del rendiconto cristallizza il dato contabile ma non preclude successive questioni giuridiche sull'imputazione finale delle poste e sulla restituzione

  • art. 35, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato tra le voci di spesa che, ai sensi dell'art. 42, comma 3, partecipano del regime dei compensi e dei rimborsi dell'amministratore giudiziario

  • art. 36 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato per le attività pubblicistiche dell'amministratore giudiziario, funzionali alla procedura

  • art. 44 d.lgs. n. 159 del 2011

    evocato dai ricorrenti con riferimento alla procedura partecipata, ma ritenuto non decisivo dalla Corte

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • artt. 3 e 23 Cost.

    evocati in via subordinata per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 d.lgs. 159/2011, poi assorbita

  • art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato nei motivi relativi alla competenza del giudice della prevenzione e alla fase esecutiva

  • artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159 del 2011

    letti dalla Corte nel senso che la definizione contabile del rendiconto non esaurisce il problema dell'imputazione finale delle spese e della restituzione

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali, la revoca della confisca impone di verificare non solo la consistenza attuale del compendio, ma anche la causa concreta della riduzione delle somme disponibili, per stabilire quali poste vadano definitivamente a carico del bene e quali, invece, dello Stato.
  • L'approvazione del rendiconto finale cristallizza i dati contabili della gestione, ma non preclude la successiva decisione del giudice dell'esecuzione sulla diversa questione giuridica dell'imputazione finale delle spese e della quantificazione della restituzione.
  • Il criterio della 'consistenza attuale' non può essere usato come regola automatica per limitare la restituzione alla sola giacenza residua quando la minore disponibilità dipenda da esborsi che l'art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011 pone a carico dello Stato.
  • Occorre distinguere analiticamente tra spese necessarie o utili per conservazione e amministrazione dei beni, costi della gestione ordinaria o della prosecuzione dell'attività, e somme che remunerano il munus publicum dell'amministratore giudiziario, i coadiutori o il funzionamento dell'ufficio: solo la prima categoria segue il bene, la seconda resta a carico dell'Erario in caso di revoca della misura.
  • Il giudice non può limitarsi a valorizzare il mero dato formale del prelievo dal conto della procedura, ma deve ricostruire in concreto la natura sostanziale delle singole poste e il loro nesso causale con la diminuzione dei frutti di gestione.

Come è indicizzato

MaterieSequestroConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

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