Sentenza del 22/07/2015 n. 15402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato l'illegittimità del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 2001-2004. L'Ufficio ha dedotto: l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità della domanda, poiché il contribuente aveva aderito al condono fiscale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis; la violazione della disciplina del condono, che avrebbe precluso il rimborso per le annualità definite; e la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare l'assenza di autonoma organizzazione quale presupposto per ottenere il rimborso IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la CTR non aveva esaminato l'eccezione relativa al condono e ha affermato che la definizione agevolata preclude al contribuente la richiesta di rimborso per le annualità condonate, anche se viene contestata l'assenza del presupposto impositivo. Per gli anni non eventualmente coperti dal condono, la Corte ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sull'assenza di autonoma organizzazione e sul concreto assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
La presentazione dell'istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata.
L'adesione al condono costituisce una scelta volontaria e una forma di definizione transattiva della posizione fiscale. Il contribuente deve scegliere tra la prosecuzione della controversia ordinaria, eventualmente finalizzata al rimborso, e la definizione agevolata, senza poter combinare i due regimi.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
L'IRAP si applica quando ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione.
L'assenza di autonoma organizzazione può escludere il presupposto impositivo IRAP, ma deve essere accertata concretamente in relazione alla struttura dell'attività esercitata.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che chiede il rimborso di IRAP ritenuta non dovuta deve provare il fatto costitutivo della pretesa, ossia l'assenza di autonoma organizzazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1
Il processo tributario è prevalentemente documentale; le dichiarazioni fiscali e la documentazione prodotta possono assumere rilievo per dimostrare la struttura effettiva dell'attività, ferma restando la responsabilità probatoria del contribuente.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte e potenzialmente decisive. L'omesso esame dell'eccezione relativa al condono costituisce vizio della decisione.
Massime di principio
- Chi aderisce a un condono o a una definizione agevolata non può normalmente chiedere il rimborso delle somme relative alle annualità definite, anche sostenendo successivamente che il tributo non fosse dovuto.
- In una domanda di rimborso fiscale, l'onere di dimostrare l'assenza del presupposto dell'imposta grava sul contribuente; non è sufficiente una motivazione generica o la mera affermazione che l'attività era svolta personalmente.
- Per escludere l'IRAP occorre documentare concretamente l'assenza di autonoma organizzazione, considerando beni strumentali, personale, collaboratori e modalità effettive di esercizio dell'attività.
- Il giudice tributario deve esaminare tutte le eccezioni decisive, soprattutto quelle relative a condoni o definizioni agevolate, e deve spiegare in modo specifico quali prove hanno fondato la decisione.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva dell'Agenzia: impone al giudice di rinvio di riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte.
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