Cassazione Civile, Ordinanza n. 09991/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente, a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 relativa alla dichiarazione Mod. Unico 2010/2009 e del mancato pagamento, riceveva un preavviso di irregolarità, quindi l’iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione. Dopo il diniego del reclamo amministrativo, proponeva ricorso davanti al giudice tributario limitandosi a impugnare il solo ruolo, sostenendo che, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ruolo e cartella sono entrambi atti impugnabili e che, poiché i vizi dedotti riguardavano l’attività impositiva dell’Agenzia delle entrate, non era necessario impugnare anche la cartella. In cassazione denunciava violazione degli artt. 12 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la cartella servisse solo a far decorrere il termine di impugnazione e che fosse sufficiente contestare il ruolo. La Corte ha però ritenuto che, una volta notificata la cartella, il solo ruolo non può essere impugnato senza la dimostrazione di uno specifico interesse concreto e attuale; nel caso concreto la contribuente, pur avendo conosciuto il ruolo tramite la cartella, non aveva impugnato la cartella né provato un interesse autonomo a impugnare solo il ruolo. Sono stati richiamati anche i vizi dedotti in ricorso relativi alla notificazione e alla motivazione, ma senza che ciò mutasse il difetto di interesse all’impugnazione del solo ruolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione pronunciata dai giudici di merito. Ha affermato che l’impugnazione del solo ruolo, quando la cartella di pagamento sia stata notificata e non contestata, è ammissibile solo se il contribuente deduca e dimostri un effettivo interesse concreto e attuale; in mancanza, la pretesa si consolida ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso concreto la ricorrente non aveva impugnato la cartella, pur avendone avuto conoscenza, e non aveva provato alcun interesse autonomo all’impugnazione del solo ruolo. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto delle conseguenze contributive ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base della liquidazione automatizzata della dichiarazione fiscale da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura del ruolo quale atto dell’ente impositore
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente per indicare la cartella come atto dell’agente della riscossione e per collegare la notificazione alla decorrenza del termine di impugnazione
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ribadisce che il ruolo è impugnabile, ma l’autonoma impugnazione richiede uno specifico interesse concreto e attuale; la notifica della cartella rileva come veicolo di conoscenza e di decorrenza del termine
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato vale a pena di inammissibilità; la mancata impugnazione della cartella nel termine può consolidare la pretesa
richiamato per affermare che, senza interesse concreto e attuale, non sussiste interesse ad agire contro il solo ruolo
richiamato nel passaggio in cui si rievoca l’enunciazione del principio di diritto e la funzione nomofilattica della Corte
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato per distinguere le entrate non tributarie e il diverso regime delle opposizioni nelle forme ordinarie
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel confronto con il regime delle opposizioni per le entrate non tributarie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per le conseguenze sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’estratto di ruolo, in quanto atto interno dell’amministrazione, non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario; può essere utilizzato solo per contestare il contenuto degli atti impositivi effettivamente notificati o per far valere l’invalidità della loro notifica.
- Il ruolo può essere impugnato anche separatamente dalla cartella solo se il debitore dimostra un interesse concreto e attuale all’impugnazione autonoma; in difetto, la mancata impugnazione della cartella nel termine di legge consolida la pretesa tributaria.
- La notificazione della cartella di pagamento equivale, sul piano processuale, alla conoscenza del ruolo e fa decorrere il termine di impugnazione previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.
- Nel processo tributario non sono ammesse azioni di accertamento negativo del tributo sganciate da un atto impugnabile e da un interesse concreto alla tutela giurisdizionale.
- La possibilità di impugnare il ruolo senza impugnare anche la cartella non è generale e automatica, ma dipende dalla prova di una specifica utilità concreta dell’impugnazione autonoma rispetto alla posizione del contribuente.
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