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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13738/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2009 con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito del contribuente, ritenendo che egli svolgesse, oltre all'attività di servizi contabili e fiscali, anche un'attività non dichiarata di commercio di opere d'arte, sulla base di indagini bancarie e di versamenti rinvenuti sui conti correnti. In primo e secondo grado la pretesa è stata confermata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1710 c.c., sostenendo che le somme conferite da clienti per l'acquisto di opere d'arte erano state ricevute in esecuzione di un mandato e non costituivano provento tassabile; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso e per asserita lesione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, lamentando carenza di motivazione dell'avviso, sia con riguardo alle operazioni con una società estera sia con riguardo alle operazioni con un privato, nonché all'uso di presunzioni e ai criteri di quantificazione; 4) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, perché la CGT avrebbe sostanzialmente richiamato la decisione di primo grado senza esaminare compiutamente i motivi di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione della sentenza di appello, affermando che la decisione non era affetta da motivazione apparente e che era ammissibile una motivazione per relationem, poiché la CGT aveva comunque dato conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni del rigetto delle censure. Ha poi respinto il motivo sul contraddittorio preventivo, osservando che si trattava di accertamento "a tavolino", senza accesso presso il contribuente, e che il contraddittorio era stato comunque instaurato mediante richieste di chiarimenti e verbali interlocutori. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione dell'avviso, perché diretto a contestare un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione e perché confondeva la motivazione dell'atto con la prova della pretesa. Ha infine dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che esso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa nel giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1710 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di mandato delle somme ricevute; la Corte non ne sviluppa una interpretazione autonoma, ritenendo inammissibile la censura perché non si confronta con la ratio decidendi e mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    la Corte ritiene non applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni nel caso di accertamento a tavolino senza accesso presso il contribuente; il contraddittorio risultava comunque garantito dalle richieste di giustificazione e dai verbali redatti.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    la Corte afferma che la censura sulla motivazione dell'avviso tende a contestare un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione e confonde il requisito formale di motivazione dell'atto con la prova dei fatti posti a base della pretesa tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato quale vizio di legittimità per violazione di legge in relazione al primo motivo; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato anche nel secondo e terzo motivo; la Corte lo considera impropriamente utilizzato per contestare valutazioni di fatto e non specifici errori di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in combinato con il comma 1-quater quale base per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o richiamante quella di primo grado, se il giudice di appello dà comunque conto, anche succintamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione.
  • Nei controlli fiscali svolti senza accesso presso il contribuente, il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non opera secondo la ricostruzione accolta dalla Corte; resta però necessario che il contribuente abbia avuto un effettivo contraddittorio procedimentale.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento va distinta dalla prova della pretesa tributaria: la prima attiene alla legittimità formale dell'atto, la seconda è oggetto dell'istruzione probatoria nel giudizio di merito.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa qualificazione dei fatti sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, quando la censura mira in realtà a sollecitare un riesame del merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a base della decisione, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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