Cassazione Civile, Ordinanza n. 21395/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione, l'amministrazione finanziaria notificava alla titolare di una ditta individuale due avvisi di accertamento per maggiori ricavi non contabilizzati relativi a due annualità, determinati mediante applicazione di una percentuale di ricarico desunta dall'anno 2009 e con conseguente rideterminazione di IRES, IRAP e IVA. La contribuente impugnava gli atti e i giudici di merito annullavano gli accertamenti ritenendo non sufficientemente giustificata l'estensione acritica dei dati dell'anno 2009 alle annualità contestate. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che l'Ufficio potesse utilizzare dati e notizie raccolti in relazione a un diverso periodo d'imposta, presumendo la loro riferibilità anche agli altri periodi salvo prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio pronunciato dal giudice tributario regionale. Ha affermato che, pur potendo l'Amministrazione finanziaria utilizzare dati relativi ad altri periodi d'imposta come base presuntiva dell'accertamento analitico-induttivo, tali elementi non possono essere estesi in modo acritico e devono essere valutati in concreto con riferimento allo specifico anno oggetto di accertamento. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva correttamente escluso che la percentuale di ricarico rilevata nel 2009 potesse essere automaticamente applicata alle annualità 2008 e 2010, soprattutto in assenza di un accertamento di inattendibilità o incompletezza delle scritture per tali anni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma 1, lett. d); comma 2
consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, ma richiede che i dati utilizzati siano effettivamente riferibili al periodo d'imposta oggetto di accertamento
art. 7, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'accertamento, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisorio
le presunzioni semplici poste a base dell'accertamento devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza
art. 53 Cost.
impone che la capacità contributiva sia accertata in modo effettivo e non mediante estensioni acritiche di dati relativi ad altri periodi d'imposta
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
norma processuale richiamata per la fissazione della trattazione camerale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
censura di violazione e falsa applicazione di legge posta a fondamento del ricorso
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato in concreto poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa, l'Amministrazione finanziaria può fondare la rettifica su presunzioni semplici tratte anche da dati acquisiti in relazione ad annualità diverse da quella accertata, purché tali dati siano poi verificati in concreto quanto alla loro riferibilità allo specifico periodo d'imposta contestato.
- Le risultanze relative a un determinato anno fiscale, comprese le percentuali di ricarico, non possono essere estese automaticamente ad altri esercizi: l'autonomia dei periodi d'imposta impone una valutazione contestualizzata delle circostanze di fatto di ciascun anno.
- Quando il contribuente contesta l'applicazione di dati desunti da un diverso periodo d'imposta, grava su di lui l'onere di provare i mutamenti del mercato o dell'attività idonei a giustificare percentuali di ricarico diverse; tuttavia tale regola opera solo dopo che l'Ufficio abbia individuato presunzioni concretamente riferibili all'annualità oggetto di accertamento.
- Un accertamento fondato su dati di altra annualità è legittimo solo se non è acritico e se si accompagna a una verifica della loro coerenza con la realtà economica del periodo accertato, nel rispetto del principio di effettività della capacità contributiva.
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