Cassazione Civile, Ordinanza n. 03161/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente di banca aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta nel 2006 su una prestazione in capitale erogata dal fondo pensioni del personale della banca, sostenendo che nella base imponibile dovesse essere detratta la quota dei contributi versati in passato nella misura del 4% annuo, considerata esente, e che comunque la prestazione dovesse essere tassata solo sull’87,5% dell’importo. Dopo il rigetto tacito dell’istanza, il ricorso era stato accolto in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non spettante la deduzione. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione di varie norme fiscali e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR fondato il proprio convincimento su una nota del Fondo e su prove ritenute insufficienti; 2) violazione di norme del TUIR, della disciplina del Fondo e dell’accordo collettivo, per motivazione carente e mancata considerazione di pronunce di merito favorevoli; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla deduzione del 12,5% dall’imponibile.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare bancario in esecuzione di un accordo risolutivo del rapporto relativo al trattamento integrativo (c.d. zainetto) costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa rinunciata e va quindi assoggettata al medesimo regime fiscale. Ne consegue che l’imponibile coincide con l’intera somma corrisposta, senza detrazione dei contributi versati dal lavoratore, perché non si tratta di contributi obbligatori per legge ma di contribuzione facoltativa. La Corte ha inoltre escluso la riduzione all’87,5% dell’ammontare, rilevando che tale trattamento non si applica alla prestazione capitalizzata esaminata. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate; è stata altresì data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma posta a base dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente.
richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio nella valutazione delle prove e delle dichiarazioni di terzi.
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
invocato per sostenere la detraibilità dalla base imponibile dei contributi versati al fondo nella misura del 4% annuo.
art. 18 dello Statuto del Fondo
richiamato per affermare che i contributi erano dovuti dai partecipanti e trattenuti dalla banca al momento del pagamento degli emolumenti.
art. 47, comma 1, lett. h-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme che, a suo dire, avrebbero giustificato la diversa tassazione della prestazione.
art. 19 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme fiscali invocate.
art. 52 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato dal ricorrente; la Corte richiama invece, in generale, il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche periodiche e capitalizzate.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle prove nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
base formale del motivo relativo all’asserita omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
base formale dei motivi relativi al vizio motivazionale; la Corte non accoglie le censure.
invocato per denunciare un’omessa pronuncia della CTR sul dedotto diritto alla riduzione dell’imponibile.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per la decisione in camera di consiglio.
la prestazione in capitale del fondo è qualificata come reddito della stessa categoria della pensione integrativa rinunciata, con applicazione del medesimo regime fiscale.
art. 48, comma 2, lett. a), TUIR
gli unici contributi esclusi dal reddito sono quelli previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; quelli del fondo in esame, essendo facoltativi, concorrono integralmente all’imponibile.
art. 48-bis, primo comma, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il regime delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica nel periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2006.
art. 10, lett. f), d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
richiamato in relazione alla disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari.
art. 52, primo comma, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per affermare la tassazione sull’intero ammontare delle prestazioni periodiche nel periodo considerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare bancario in esecuzione di un accordo risolutivo del trattamento integrativo conserva, ai fini fiscali, la medesima natura reddituale della pensione integrativa sostituita e segue il relativo regime impositivo.
- Quando la contribuzione al fondo trova titolo in una convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non in una disposizione di legge, essa ha natura facoltativa e non può essere sottratta dall’imponibile della prestazione erogata dal fondo.
- Ai fini dell’IRPEF, dalla base imponibile delle prestazioni di previdenza complementare possono essere esclusi soltanto i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi volontari del lavoratore concorrono integralmente alla formazione del reddito.
- L’eventuale omessa pronuncia su un motivo di appello non impone necessariamente la cassazione con rinvio: la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
- Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma capitalizzata non beneficiano della riduzione forfetaria dell’imponibile invocata dal contribuente per le prestazioni periodiche, ove il regime applicabile conduca alla tassazione dell’intera somma corrisposta.
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