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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26364/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo la domanda dei dipendenti. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, mentre ha condannato i controricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti dell'ente di ricerca, assunti in epoche diverse tra il 2009 e il 2011, che chiedevano l'accertamento del diritto all'accensione, sin dalla data di assunzione di ciascuno, della polizza assicurativa prevista da una convenzione stipulata nel 1963 tra l'ente e una compagnia assicurativa. La polizza era alimentata da premi percentuali sulla retribuzione, in larga parte a carico del datore di lavoro, e prevedeva una prestazione a scadenze predeterminate e comunque alla cessazione del rapporto, anche indipendentemente dal pensionamento. I giudici di merito avevano ritenuto, sulla base di precedenti di legittimità, che si trattasse di trattamento di natura non previdenziale ma accessorio al rapporto di lavoro, quindi spettante ai lavoratori. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme costituzionali, civilistiche, previdenziali, del pubblico impiego e della contrattazione collettiva, sostenendo che la Corte d'appello avesse seguito un orientamento superato e che la polizza avesse natura previdenziale e non retributiva; con il secondo ha dedotto violazione delle norme che riservano alla legge e alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici, sostenendo che nessuna fonte applicabile prevedesse il riconoscimento di voci retributive ulteriori o in forma assicurativa rispetto a quelle stabilite dal sistema del trattamento fondamentale e accessorio.

Norme richiamate

  • art. 38 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme invocate, senza che la Corte fondi la decisione su tale disposizione in senso favorevole alla domanda dei lavoratori

  • art. 2117 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme che militano per la natura previdenziale del trattamento

  • art. 14, comma 2, L. 70/1975

    ha conservato i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti del parastato solo per i dipendenti assunti anteriormente alla sua entrata in vigore

  • art. 18, comma 9, D.Lgs. 124/1993

    ha abrogato la disciplina precedente nell'ambito della prima sistemazione organica della previdenza complementare e ha consentito l'iscrizione ai fondi integrativi per i dipendenti successivamente assunti, nei limiti temporali previsti

  • art. 39, comma 2, L. 379/1955

    richiamato nel ricorso tra le disposizioni invocate

  • art. 64 L. 144/1999

    ha disposto la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativa preesistenti per i dipendenti degli enti disciplinati dalla L. 70/1975

  • art. 48-bis d.P.R. 917/1986

    richiamato nel ricorso tra le norme invocate

  • art. 4 L. 297/1982

    richiamato nel ricorso tra le norme invocate

  • art. 53 c.c.n.l. personale tecnico amministrativo IV/X livello enti di ricerca e sperimentazione

    nella prima tornata contrattuale ha mantenuto in vita la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativa fino alla concreta attuazione dei fondi complementari previsti dal d.lgs. 124/1993

  • art. 76 c.c.n.l. area dirigenza enti di ricerca e sperimentazione

    nella prima tornata contrattuale ha mantenuto in vita la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativa fino alla concreta attuazione dei fondi complementari previsti dal d.lgs. 124/1993

  • d.P.C.M. 2 marzo 2001

    richiamato nel ricorso tra le fonti applicabili

  • art. 38 c.c.n.l. EPR 7 ottobre 1996

    richiamato nel secondo motivo come fonte che, secondo il ricorrente, determina il trattamento economico del personale non includendo la polizza assicurativa

  • art. 26 L. 70/1975

    il comma 3 è interpretato nel senso che, dopo la legge, erano preclusi trattamenti economici accessori o integrativi riferiti a singoli enti o categorie di enti, salvo eccezioni specifiche

  • art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001

    richiamato nel ricorso tra le disposizioni sul pubblico impiego privatizzato

  • art. 3-bis D.Lgs. 165/2001

    richiamato nel ricorso tra le disposizioni sul pubblico impiego privatizzato

  • art. 45 D.Lgs. 165/2001

    riserva alla contrattazione collettiva l'attribuzione dei trattamenti economici nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 46 d.P.R. 411/1976

    richiamato nel ricorso tra le fonti collettive e normative invocate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere un erroneo governo dell'onere probatorio

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove e del materiale istruttorio

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato per la condanna solidale alle spese in presenza di difese convergenti e comune interesse

  • art. 16-sexies d.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012

    richiamato solo per il domicilio digitale dei controricorrenti

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro con enti pubblici o para-pubblici, una prestazione assicurativa finanziata in misura percentuale sulla retribuzione e destinata a maturare alla cessazione del rapporto non va qualificata automaticamente come elemento retributivo: occorre verificare se si tratti, per struttura e funzione, di trattamento previdenziale complementare autonomo rispetto al rapporto di lavoro.
  • La natura previdenziale dei versamenti del datore di lavoro a forme integrative o complementari esclude la loro computabilità nel trattamento di fine rapporto o nell'indennità di anzianità, per difetto di un nesso di corrispettività diretta con la prestazione lavorativa.
  • Quando la disciplina legislativa sopravvenuta sopprime i fondi di previdenza integrativa preesistenti, non è più giustificata la prosecuzione o l'attivazione di prestazioni riconducibili a tali fondi dopo la data di soppressione.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione di trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva non può essere desunta in via interpretativa se la fonte collettiva di comparto non include espressamente la voce in questione.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale precedente favorevole alla tesi dei lavoratori, può disporsi la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito, pur in caso di successiva soccombenza della parte lavoratrice in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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