Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26325/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Una società aveva introdotto davanti al Tribunale di Varese un giudizio di accertamento negativo per contestare una pretesa contributiva dell'INPS, emersa a seguito di verbale ispettivo, con richiesta di contributi previdenziali e somme aggiuntive. Il Tribunale aveva ritenuto la propria competenza territoriale valorizzando il collegamento con la sede INPS di Varese, il luogo in cui si era svolta la fase amministrativa dell'accertamento e l'interesse di tutela della vicinanza dei lavoratori al processo. L'INPS ha proposto regolamento di competenza sostenendo che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., nelle controversie contributive la competenza spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede dell'ente presso la quale l'impresa deve versare i contributi; ha dedotto che la società aveva sede legale a Roma e che le posizioni contributive risultavano aperte presso l'INPS di Roma Tiburtino, non già nel circondario di Varese. La società ha resistito con controricorso. Il ricorso mirava quindi a far dichiarare la competenza del Tribunale di Roma in luogo di quello di Varese.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la controversia rientrasse nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, perché nelle cause di natura contributiva il criterio legale di collegamento è quello della sede dell'ufficio dell'ente previdenziale presso il quale l'impresa deve versare i contributi oggetto di lite. La Corte ha escluso che potessero rilevare, in luogo di tale criterio letterale e dell'orientamento consolidato di legittimità, il luogo dell'ispezione, la gestione amministrativa dell'accertamento o la sede dell'ufficio INPS che aveva svolto la diffida. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rimettendo le parti dinanzi a tale giudice per la prosecuzione del giudizio; spese al definitivo. Ha inoltre dato atto che non ricorrevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 444, comma 3, c.p.c.

    nelle controversie in materia di contributi previdenziali la competenza territoriale va determinata in base alla sede dell'ufficio dell'ente presso cui l'azienda deve versare i contributi oggetto di controversia, non già in base al luogo dell'ispezione o dell'attività amministrativa svolta.

  • art. 380 bis1, secondo comma, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il termine riservato al collegio per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo, in ragione dell'esito favorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a crediti contributivi degli enti previdenziali, il foro competente si individua secondo il criterio legale della sede dell'ente presso cui l'impresa deve effettuare il versamento, con riferimento alla posizione contributiva dell'obbligato.
  • Il luogo in cui è stato svolto l'accertamento ispettivo o la fase amministrativa della pretesa non sposta la competenza territoriale quando la norma applicabile prevede un diverso e specifico criterio di collegamento.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e di un dato normativo chiaro, il giudice di merito non può fondare una diversa individuazione della competenza su esigenze di opportunità processuale o di tutela dei lavoratori.
  • Se la sede dell'impresa obbligata e la sede INPS competente per le posizioni contributive coincidono in un determinato circondario, la competenza resta radicata davanti al tribunale di quel luogo in funzione di giudice del lavoro.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.