Cassazione Civile, Ordinanza n. 26327/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'INPS per omesso versamento di contributi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 riferiti all'anno 2009, nei confronti di una professionista iscritta all'albo e titolare di partita IVA. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'opposizione: aveva confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contributi, ma aveva qualificato la condotta come semplice omissione e non come evasione contributiva, applicando il regime sanzionatorio meno grave di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000. L'INPS ha ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR e la mancata dichiarazione del reddito integrassero occultamento doloso del debito contributivo e quindi evasione. La professionista ha resistito e proposto ricorso incidentale (poi anche autonomo successivo) con tre motivi: ha contestato la decorrenza della prescrizione ex art. 2948 c.c.; ha sostenuto che la contribuzione alla Gestione separata, per attività autonoma occasionale, sarebbe dovuta solo sulla parte eccedente euro 5.000; ha infine censurato la nozione di abitualità/continuità assunta per l'obbligo di iscrizione, sostenendo che, trattandosi di attività non abituale e non iscrizione alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie, non fosse dovuta l'iscrizione alla Gestione separata o comunque che dovessero essere escluse le sanzioni. Nel corso del giudizio è stata valorizzata la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che ha inciso sul regime sanzionatorio per il periodo anteriore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'INPS e i primi due motivi del ricorso incidentale. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale limitatamente al capo sulle sanzioni: ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto dovute le sanzioni civili per l'anno 2009 e, decidendo nel merito, ha dichiarato che nulla è dovuto a tale titolo. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in ragione della sopravvenienza della pronuncia della Corte costituzionale e della soccombenza reciproca. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per il solo ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
la disposizione fonda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo non coperta da altra forma previdenziale obbligatoria con correlata posizione previdenziale; rileva il principio di universalizzazione della copertura assicurativa.
art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000
si applica all'ipotesi di mera omissione contributiva, non di evasione; la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione quanto alla qualificazione della condotta, ma ha poi escluso le sanzioni per effetto della sopravvenienza costituzionale.
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000
è evocato dall'INPS come disciplina dell'evasione contributiva, ma la Corte ne esclude l'applicazione automatica in assenza di un accertamento specifico dell'occultamento doloso del debito contributivo.
richiamato in tema di prescrizione dei contributi previdenziali, con decorrenza dal momento di scadenza del termine di pagamento.
norma richiamata dalla ricorrente incidentale nel tentativo di fondare il diverso regime contributivo per attività professionali e/o occasionali.
art. 22, L. n. 576/1980
richiamato in relazione alle soglie reddituali e di volume d'affari rilevanti per l'iscrizione alla Cassa forense.
richiamata dalla ricorrente incidentale nel quadro delle norme sulla contribuzione professionale.
richiamato dalla ricorrente incidentale per la disciplina previdenziale dei professionisti.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
incide sul differimento del termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 e quindi sulla decorrenza della prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sull'accertamento in fatto relativo all'eventuale occultamento doloso del debito contributivo.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, nei confronti del ricorrente principale.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la mancata compilazione del quadro RR o la sola omissione dichiarativa non integrano automaticamente evasione contributiva: l'eventuale occultamento doloso del debito deve essere oggetto di specifico accertamento di merito.
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per il professionista che svolga attività libero-professionale non assistita da altra posizione previdenziale effettivamente idonea a costituire una prestazione a suo favore; il principio di universalizzazione della copertura previdenziale prevale sull'assenza di iscrizione alla Cassa di categoria quando questa derivi dal mancato raggiungimento delle soglie previste.
- Una volta accertato l'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata, la contribuzione si calcola sull'intero reddito rilevante, non essendo configurabile una franchigia generale di euro 5.000 per i professionisti; tale soglia opera solo ai fini dell'insorgenza dell'obbligo per i lavoratori occasionali.
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare per il pagamento; se il termine è differito da una disposizione speciale, anche la decorrenza della prescrizione slitta in conseguenza.
- In presenza di sopravvenienze normative o costituzionali che incidano sul regime sanzionatorio, il giudice di legittimità può cassare la decisione limitatamente al capo sulle sanzioni e decidere nel merito, dichiarandole non dovute per il periodo interessato.
- Lo stato di incertezza sull'obbligo contributivo può incidere sulla qualificazione della condotta e sulle sanzioni solo nei limiti espressamente previsti dalla disciplina applicabile; non legittima automaticamente l'esclusione di ogni obbligo sanzionatorio senza una base normativa o costituzionale specifica.
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