Cassazione Civile, Ordinanza n. 26329/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS relativa all'anno 2010 nei confronti di un avvocato, che la Corte d'appello aveva ritenuto tenuto all'iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995. In appello l'INPS aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado; la Corte territoriale aveva anche escluso la prescrizione della pretesa, valorizzando la richiesta di pagamento come atto idoneo a incidere sulla decorrenza del termine, e non aveva esaminato la questione di illegittimità/eccessività delle sanzioni perché non riproposta in appello. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. per l'erronea disciplina della prescrizione e per il rilievo attribuito al d.P.C.M. applicato dalla Corte d'appello ai fini dell'esclusione della prescrizione; 2) censura della statuizione sulla legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che non sussistesse l'obbligo contributivo. Nella memoria ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022 in tema di sanzioni, ma la Corte osserva che su tale punto si era formato giudicato per mancata riproposizione in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la richiesta di pagamento dell'INPS costituisce atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione e che, in materia previdenziale, il termine decorre dallo scadere del termine di pagamento dei contributi, con rilevanza del differimento di tale termine previsto dal d.P.C.M. richiamato. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui gli avvocati sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS quando ricorrono le condizioni di legge, poiché l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 è funzionale al principio di universalizzazione della copertura assicurativa e l'esonero opera solo in presenza di un diverso versamento contributivo suscettibile di dar luogo a una correlata prestazione previdenziale. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ritenuto che sulla questione si fosse formato giudicato interno, precludendo l'applicazione retroattiva della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
istituisce la Gestione separata e impone l'iscrizione del professionista quando ricorrono le condizioni di legge; l'unico versamento che esclude l'obbligo è quello idoneo a costituire una correlata prestazione previdenziale
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia previdenziale, il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi, tenendo conto di eventuali differimenti normativi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio processuale per violazione e falsa applicazione della disciplina sulla prescrizione
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, sicché il differimento di tale termine incide anche sul dies a quo della prescrizione.
- La richiesta di pagamento dell'ente previdenziale può integrare un atto idoneo a interrompere la prescrizione della pretesa contributiva.
- Gli avvocati sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, poiché il sistema mira all'universalizzazione della copertura assicurativa.
- L'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata opera solo se il professionista sia già coperto da un versamento contributivo che consenta di maturare una corrispondente prestazione previdenziale.
- Le questioni non riproposte in appello e rimaste assorbite in primo grado possono formare giudicato interno, che impedisce di far valere in cassazione sopravvenienze normative o giurisprudenziali anche di rango costituzionale.
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