Cassazione Civile, Ordinanza n. 26340/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante al personale della Scuola per l’Europa di Parma in servizio negli anni scolastici dal 2010/2011 al 2013/2014. I lavoratori avevano ottenuto in appello il riconoscimento del diritto a percepire una retribuzione pari a quella del personale delle Scuole Europee di tipo I, con condanna della Scuola al pagamento delle differenze retributive rispetto a quanto effettivamente corrisposto: per i primi due contratti, secondo il c.c.n.l. del comparto scuola; per i successivi, in base alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’8 aprile 2013 che aveva introdotto una riduzione del 25% rispetto alla tabella A del d.m. n. 138 del 2010. I ricorrenti hanno censurato la decisione per violazione dell’art. 1, comma 11, l. n. 115 del 2009 e dell’art. 6, comma 7, d.m. n. 138 del 2010, sostenendo che la decurtazione fosse stata deliberata per adeguare la retribuzione a quella delle Scuole Europee e che, comunque, l’onere di provare il mancato adeguamento non potesse gravare sulla Scuola ma sui lavoratori, trattandosi di elemento costitutivo della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla violazione di legge e sull’onere della prova, aderendo ai precedenti già espressi: la natura statale della Scuola per l’Europa di Parma non comporta l’applicazione automatica del c.c.n.l. del comparto scuola, perché il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge istitutiva e dal regolamento attuativo. In particolare, la fonte primaria impone l’equiparazione alla retribuzione delle Scuole Europee di tipo I; il regolamento secondario può solo concretizzare tale parametro entro il limite massimo della tabella A. Di conseguenza, la riduzione del 25% poteva essere legittima solo se effettivamente finalizzata a mantenere l’equiparazione imposta dalla legge, e correttamente la Corte d’appello ha posto tale circostanza a carico della Scuola, che non ne ha dato prova. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità; nessun provvedimento sulle spese è stato adottato per gli intimati rimasti inattivi.
Norme richiamate
art. 1, comma 11, L. n. 115 del 2009
stabilisce che il personale della Scuola per l’Europa di Parma ha diritto a una retribuzione pari a quella del personale delle Scuole Europee di tipo I; la previsione ha rango superiore rispetto alla normativa secondaria e non può essere derogata in peius.
art. 1, comma 7, L. n. 115 del 2009
rimette la concreta determinazione della retribuzione a un decreto ministeriale attuativo, senza consentire di disattendere il parametro di equiparazione fissato dalla legge.
art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400
è richiamato come base del potere regolamentare ministeriale per l’adozione del decreto attuativo.
art. 6, comma 7, d.m. n. 138 del 2010
attribuisce al Consiglio di amministrazione della Scuola il compito di determinare concretamente le retribuzioni mediante equiparazione a quelle delle Scuole Europee, nel limite massimo della tabella A allegata al regolamento.
art. 115 c.p.c.
è richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 2697 c.c. per sostenere una diversa ripartizione dell’onere di allegazione e prova; la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 2697 c.c.
la Corte conferma che grava sulla Scuola la prova del presupposto giustificativo della riduzione retributiva contestata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 97 c.p.c.
viene richiamato per la condanna solidale alle spese, in ragione della convergenza delle difese e del comune interesse delle amministrazioni ricorrenti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
è richiamato per dare continuità a precedenti pronunce e rinviare alla loro motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando una legge di rango primario prevede per un determinato personale un trattamento economico parametrato a un diverso sistema retributivo, la fonte secondaria e gli atti di amministrazione interna non possono derogare in senso peggiorativo a quel parametro.
- La qualificazione dell’ente come soggetto statale non implica automaticamente l’applicazione del regime economico del personale di ruolo della scuola statale, se una legge speciale disciplina in modo autonomo il rapporto di impiego e la retribuzione.
- Se l’amministrazione invoca una riduzione del trattamento economico come misura di adeguamento a un parametro legale, grava su di essa l’onere di provare che la riduzione sia stata effettivamente adottata per realizzare quell’adeguamento.
- Il giudice di merito può porre a carico del datore di lavoro pubblico la prova del presupposto giustificativo della decurtazione retributiva, quando la riduzione si presenti come eccezione rispetto al meccanismo legale di equiparazione.
- In presenza di precedenti conformi della Corte di cassazione sulla medesima questione interpretativa, il collegio può richiamarne la motivazione per relationem e dare continuità all’orientamento già consolidato.
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