Cassazione Civile, Ordinanza n. 26330/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2009 da un'avvocata. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS contro la decisione di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo, ritenendo legittima l'iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e negando la prescrizione in ragione della sospensione per doloso occultamento del credito, desunta dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. La ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: (1) violazione della disciplina sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e sui rapporti con le casse professionali; (2) violazione della norma che richiede l'onere probatorio dell'abitualità dell'attività e, secondo la prospettazione, del superamento della soglia reddituale di euro 5.000; (3) censura sulla prescrizione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR non integri doloso occultamento idoneo a sospendere il termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha accolto. Ha affermato che, per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di un professionista iscritto ad albo, occorre accertare in fatto l'abitualità dell'attività svolta, intesa come scelta ex ante del professionista, mediante elementi indiziari quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività; il solo dato dell'unicità del reddito non basta da solo a dimostrare l'abitualità. Poiché la Corte d'appello non aveva svolto tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/1995
La disposizione sulla Gestione separata è letta nel senso del principio di universalizzazione della copertura assicurativa; l'obbligo di iscrizione opera per il professionista salvo che il reddito sia già integralmente soggetto a obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla contribuzione, senza specifica autonoma ratio decisa nella motivazione.
art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sull'iscrizione e sul regime contributivo, senza specifica autonoma ratio decisa nella motivazione.
artt. 3 e 8 d.lgs. n. 103/1996
Richiamati dalla ricorrente in tema di sistemi previdenziali dei professionisti, senza specifica autonoma ratio decisa nella motivazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di casse professionali, senza specifica autonoma ratio decisa nella motivazione.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2004
La Corte lo richiama nel principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata può sussistere anche per attività occasionale se il reddito supera la soglia di euro 5.000; il dato reddituale inferiore può essere solo un indizio per valutare l'abitualità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato per violazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito.
Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre disposizioni sulla prescrizione e sull'occultamento del debito, senza specifica autonoma ratio decisa.
Richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti del ritardo/omissione contributiva e alla sospensione prescrizionale.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
È la base normativa dell'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti che svolgano attività abituale o, se occasionale, con reddito oltre soglia, salvo copertura previdenziale già assicurata altrove.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va verificato in concreto accertando l'abitualità dell'attività svolta; il giudizio non può fondarsi esclusivamente sull'ammontare del reddito percepito.
- L'abitualità dell'attività professionale deve essere apprezzata come scelta ex ante del lavoratore autonomo e può essere desunta da elementi indiziari quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell'attività.
- Il reddito inferiore alla soglia di euro 5.000 non esclude automaticamente l'obbligo contributivo, ma costituisce solo un indizio da valutare unitamente agli altri elementi di fatto.
- La mancata verifica dell'abitualità dell'attività professionale integra vizio di sussunzione/falsa applicazione della disciplina contributiva e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame di merito.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito non può essere affermata in modo apodittico, ma richiede una base fattuale adeguatamente scrutinata.
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