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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26326/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione a precetto relativa a un decreto ingiuntivo poi revocato. Nel giudizio di primo grado aveva preso parte anche un avvocato, qualificatosi come interveniente volontario. La Corte d'appello, riformando in modo sostanziale la decisione del Tribunale, ha dichiarato insussistente il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata e ha posto le spese di doppio grado a carico sia del creditore sia dell'interveniente, qualificando quest'ultimo come interventore "ad adiuvandum". L'interveniente ha quindi promosso anche revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello fosse viziata da errore di fatto e che vi fosse un giudicato interno sulle spese non più modificabile. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che si trattasse non di errore di fatto ma di errore di giudizio sulla qualificazione dell'intervento e sulla regolazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, contro la sentenza sulla revocazione, violazione del giudicato interno e dell'art. 395 n. 4 c.p.c.; contro la sentenza d'appello ha censurato la carenza/illogicità di motivazione sulla qualificazione del proprio intervento come adesivo, nonché la violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese. Ha inoltre contestato la tempestività del ricorso principale, ma la Corte ha ritenuto nulla la notifica PEC della sentenza per irregolarità della relata, con conseguente tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondate le doglianze contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, perché il preteso giudicato interno sulle spese non era configurabile dopo la riforma della decisione di primo grado, che consentiva la nuova regolazione delle spese in base all'esito complessivo della lite, e perché la censura riguardava un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. Quanto al ricorso contro la sentenza d'appello, la Corte ha escluso la tardività, dichiarando nulla la notificazione PEC della sentenza per difetto di conformità della relata all'art. 3-bis L. n. 53/1994; nel merito però ha rigettato le censure, osservando che la qualificazione dell'intervento del ricorrente come intervento ad adiuvandum in favore del creditore era già stata compiuta dal Tribunale e non era stata impugnata, sicché la Corte territoriale non aveva l'onere di una specifica motivazione sul punto. Di conseguenza era corretta anche la condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, non in una valutazione giuridica o in un errore di giudizio sulla qualificazione di un intervento o sulla regolazione delle spese

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; in caso di riforma della decisione di primo grado il giudice d'appello può regolare ex novo le spese in relazione all'esito complessivo della lite

  • art. 105 c.p.c.

    l'intervento adesivo dipendente si ha quando il terzo interviene per sostenere le ragioni di una parte interessata alla sua vittoria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al giudicato interno e al limite del devolutum

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul tema del giudicato interno

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento dell'intangibilità del giudicato

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apparenza o carenza di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione degli atti di causa

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze processuali

  • art. 24, comma 2, Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa e alla lamentata carenza motivazionale

  • art. 398 c.p.c.

    la sospensione del termine per ricorrere per cassazione disposta dal giudice della revocazione opera dal momento della comunicazione del relativo provvedimento

  • art. 325 c.p.c.

    disciplinante il termine breve per proporre ricorso per cassazione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato sul termine lungo per impugnare

  • art. 335 c.p.c.

    giustifica la riunione dei ricorsi per cassazione tra loro connessi

  • art. 3-bis L. 21.1.1994, n. 53

    la relata di notificazione telematica deve indicare correttamente il nome del destinatario

  • art. 11 L. 21.1.1994, n. 53

    le notificazioni eseguite in violazione delle disposizioni della legge sono nulle, con nullità rilevabile d'ufficio

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il giudice incorra in una svista percettiva o materiale su un fatto incontestabilmente risultante dagli atti; non ricorre quando la doglianza investe la qualificazione giuridica di un atto, l'interpretazione della domanda o la valutazione delle risultanze processuali.
  • Se la sentenza di primo grado viene riformata, anche solo in modo sostanziale, il giudice d'appello può riesaminare e rideterminare le spese di lite in relazione all'esito complessivo della controversia, senza essere vincolato dal precedente regolamento delle spese se tale capo non sia stato autonomamente devoluto.
  • La qualificazione di un intervento come adesivo dipendente, se già compiuta dal primo giudice e non specificamente impugnata, esce dal thema decidendum del gravame; la corte d'appello può quindi farvi riferimento senza dover motivare ulteriormente su un punto non devoluto.
  • In materia di notificazione telematica, la relata deve rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla L. n. 53/1994; l'indicazione di un destinatario diverso da quello effettivo determina nullità della notifica, anche se l'atto sia stato inviato al corretto indirizzo PEC.
  • La sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398 c.p.c. produce effetto solo dalla comunicazione del provvedimento che la concede, e il termine riprende a decorrere per la parte residua dalla comunicazione della sentenza resa sulla revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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