Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21763/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per asserita reiterata violazione delle procedure aziendali in occasione di interventi di riparazione effettuati sull’autovettura intestata alla moglie presso l’officina della società. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il recesso per difetto di proporzionalità, valorizzando la lunga anzianità di servizio e l’assenza di pregresse significative sanzioni disciplinari, nonostante una precedente nota di biasimo. Nel ricorso per cassazione, la società deduceva: (1) violazione dell’art. 2119 c.c. e degli artt. 1 e 3 l. n. 604/1966, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato la proporzionalità del licenziamento; (2) omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il lavoratore, con ricorso incidentale condizionato, lamentava invece la mancata considerazione della recidiva qualificata, l’erronea esclusione della necessità di affissione del codice disciplinare e l’erronea esclusione della riconducibilità della condotta a ipotesi punite solo con sanzione conservativa dal CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società. Ha ritenuto che la censura sulla giusta causa/proporzionalità non fosse correttamente prospettata come violazione di legge, perché in sostanza mirava a una nuova valutazione del giudizio di merito sulla proporzione tra fatto addebitato e sanzione espulsiva; ha inoltre osservato che il giudizio di proporzionalità è sindacabile in cassazione, nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c., solo per omesso esame di un fatto decisivo, motivo non formulato. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché non confrontato con la ratio della decisione d’appello, che aveva reputato assorbite le ulteriori questioni, e perché fondato su richiami meramente per relationem agli atti di merito, non idonei a soddisfare l’onere di specificità del ricorso. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma o con l’interpretazione di legittimità; non basta la mera elencazione delle norme asseritamente violate.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; non è sufficiente un rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito senza esplicitazione del loro contenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il giudizio di proporzionalità del licenziamento è censurabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, secondo il testo vigente della norma.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di licenziamento è clausola generale da concretizzare secondo standards dell’ordinamento e della coscienza sociale; la sua errata sussunzione è deducibile come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta proporzionalità appartiene al giudizio di fatto.

  • artt. 1 e 3 l. n. 604/1966

    Richiamati come parametri sulla legittimità del licenziamento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare in fatto la valutazione di proporzionalità compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la questione ulteriore risulti assorbita dalla decisione sulla ratio principale, qui la non proporzionalità del licenziamento.

  • art. 7 l. n. 300/1970

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di affissione del codice disciplinare, ma le questioni non sono state esaminate per assorbimento.

  • art. 2 l. n. 604/1966

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla recidiva contestata, senza esame nel merito per assorbimento.

  • art. 48 c.c.n.l. Terziario, Distribuzione e Servizi

    Richiamato per sostenere la riconducibilità della condotta a una sanzione conservativa, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 1, comma 48, l. n. 92/2012

    Richiamato in relazione al rito dell’opposizione avverso il licenziamento; non incide sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede un confronto puntuale tra la regola di diritto applicata dal giudice di merito e la diversa regola che si assume corretta; la mera contestazione del risultato valutativo non è sufficiente.
  • La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. è clausola generale che consente il sindacato di legittimità solo sulla corretta sussunzione della fattispecie nello standard normativo, non sulla rivalutazione del fatto storico e del giudizio di proporzionalità compiuto dal giudice di merito.
  • Il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva è, di regola, apprezzamento di fatto e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei termini consentiti dall’art. 360, n. 5 c.p.c.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione non esaminata risulta assorbita dalla decisione adottata sulla questione ritenuta decisiva.
  • L’onere di specificità del ricorso per cassazione non è soddisfatto dal semplice rinvio agli atti dei gradi di merito senza riprodurne o sintetizzarne il contenuto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.