Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21806/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per assenza ingiustificata successiva a un provvedimento di distacco presso altra azienda. In primo grado e in appello, la legittimità del recesso è stata confermata nell’ambito del rito ex L. n. 92/2012. La corte territoriale ha ritenuto sussistente l’interesse datoriale al distacco, valorizzando l’appartenenza delle due società al medesimo gruppo; ha escluso la necessità del consenso del lavoratore, non essendo emerso un mutamento di mansioni idoneo a ledere la professionalità acquisita; ha ritenuto provata la presenza delle ragioni del distacco; ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 22 Stat. lav. per mancanza di prova di una valida rappresentanza sindacale aziendale ai sensi dell’art. 19 Stat. lav. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: (1) violazione dell’art. 30, commi 1 e 4-ter, d.lgs. n. 276/2003, per asserita insussistenza dell’interesse al distacco in capo alla distaccante; (2) violazione dell’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 2103 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede, per mancata valutazione della necessità del consenso al distacco e della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive; (3) violazione dell’art. 22 l. n. 300/1970, per mancata acquisizione del nulla osta sindacale in relazione al distacco di un dirigente sindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l’interesse al distacco può essere anche non patrimoniale e, in caso di gruppo di imprese, può identificarsi con l’interesse della componente del gruppo a concorrere alla realizzazione di comuni assetti produttivi e organizzativi, con accertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il consenso del lavoratore è richiesto solo se il distacco comporti un mutamento di mansioni tale da ledere il patrimonio professionale acquisito; ha inoltre osservato che la prova delle ragioni del distacco era stata ritenuta raggiunta dai giudici di merito e che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio. In relazione al terzo motivo, ha osservato che l’art. 22 Stat. lav. presuppone la prova di una rappresentanza sindacale aziendale validamente costituita ex art. 19 Stat. lav., prova che la corte territoriale aveva escluso; anche qui la censura sollecitava un accertamento di fatto precluso in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Il distacco è legittimo quando il datore di lavoro pone temporaneamente un lavoratore a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività, purché sussista un proprio interesse del distaccante; tale interesse qualifica il distacco come atto organizzativo e non come somministrazione di lavoro altrui.

  • art. 30, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    Il consenso del lavoratore è necessario solo se il distacco comporta un mutamento di mansioni lesivo della professionalità acquisita; se il distacco avviene verso unità produttiva oltre 50 km, occorrono comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

  • art. 30, comma 4-ter, d.lgs. n. 276/2003

    Nel contratto di rete l’interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete; la Corte richiama la norma come indice della rilevanza di interessi organizzativi comuni anche nei gruppi di imprese.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato come norma di salvaguardia della mobilità del lavoratore e del patrimonio professionale, rilevante per verificare se il distacco implichi un mutamento di mansioni inammissibile o comunque pregiudizievole.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Sono invocati dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione autonoma, poiché le censure tendono a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sul distacco e sulle sue ragioni.

  • art. 22 l. n. 300/1970

    Il nulla osta sindacale è richiesto solo nell’ipotesi di trasferimento del dirigente sindacale; la Corte esclude che la disposizione si applichi automaticamente al distacco temporaneo.

  • art. 19 l. n. 300/1970

    L’applicabilità dell’art. 22 presuppone la prova di una rappresentanza sindacale aziendale validamente costituita ai sensi dell’art. 19; la Corte valorizza il difetto di tale prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende espressamente la regola di giudizio; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l’onere della prova viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; non riguarda la critica alla valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale fonte dell’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il distacco è legittimo solo se il datore di lavoro distaccante conserva un proprio interesse, che può essere anche non patrimoniale o solidaristico, purché non si risolva in una mera somministrazione di manodopera altrui.
  • Nel caso di imprese appartenenti a un gruppo, l’interesse al distacco può individuarsi nell’esigenza di concorrere a comuni assetti produttivi e organizzativi del gruppo, costituendo un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • Il consenso del lavoratore è richiesto soltanto quando il distacco determini un mutamento di mansioni tale da incidere negativamente sul patrimonio professionale acquisito; in mancanza di tale pregiudizio, la censura è infondata.
  • Le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove o a un diverso apprezzamento dei fatti non integrano, di regola, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., se non nei casi rigorosi di errata ripartizione dell’onere probatorio o di utilizzo di prove non introdotte.
  • La tutela sindacale prevista per il trasferimento del dirigente sindacale non si estende automaticamente al distacco temporaneo; inoltre, l’applicazione della disciplina presuppone la prova di una rappresentanza sindacale aziendale validamente costituita secondo la normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.