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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21847/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un’impugnativa di licenziamento proposta da un lavoratore nei confronti della società datrice. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva definito la fase sommaria con ordinanza immediatamente esecutiva nell’ambito del rito speciale di cui alla L. n. 92/2012. La Corte d’appello di L’Aquila, investita del reclamo, lo ha dichiarato inammissibile ritenendo che contro l’ordinanza sommaria non fosse esperibile il reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, ma l’opposizione davanti al Tribunale ex art. 1, comma 51, della medesima legge. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio che il ricorso era tardivo, poiché la sentenza d’appello, resa nell’ambito del rito Fornero, era stata pubblicata e comunicata lo stesso giorno (8 luglio 2021), con conseguente applicazione del termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione ex art. 1, comma 62, L. n. 92/2012; essendo il ricorso proposto solo il 2 novembre 2021, esso risultava oltre termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza resa in procedimento ex L. n. 92/2012 e comunicata dalla cancelleria il giorno della pubblicazione, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione. Poiché il ricorso è stato notificato/proposto il 2 novembre 2021, dopo la scadenza del termine breve decorrente dall’8 luglio 2021, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità. Non ha disposto sulle spese per mancata difesa della società intimata e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel rito speciale per l’impugnativa del licenziamento disciplinato dalla L. n. 92/2012, la qualificazione del procedimento come rito Fornero comporta l’applicazione delle relative scansioni e dei rimedi impugnatori tipici.
  • Quando la sentenza d’appello è pronunciata in un procedimento soggetto alla L. n. 92/2012 e la comunicazione della cancelleria avviene lo stesso giorno del deposito, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione.
  • L’erronea proposizione di un rimedio impugnatorio diverso da quello previsto dalla legge speciale non incide sul solo merito, ma può riflettersi sulla tempestività delle successive impugnazioni.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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