Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un accordo individuale del maggio 2009 con cui il datore di lavoro originario si era impegnato a integrare il trattamento economico del lavoratore in caso di cassa integrazione o mobilità. Successivamente, nel gennaio 2011, l'azienda fu concessa in affitto a una società poi divenuta l'attuale resistente; in seguito al fallimento del concedente, il contratto di affitto si risolse e l'azienda retrocesse alla curatela fallimentare nel novembre 2011. Il lavoratore ottenne un decreto ingiuntivo per somme indicate come competenze del mese di dicembre 2014. La società resistente propose opposizione, accolta dal tribunale ma poi respinta in appello. Il ricorso per cassazione lamentava: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., sostenendosi che, in forza dell'affitto d'azienda, tutte le obbligazioni del datore originario, incluso l'accordo individuale, si sarebbero trasferite all'affittuaria e che quest'ultima dovesse rispondere anche dei crediti non ancora scaduti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la cessazione del rapporto di lavoro con la società affittuaria in data 5.9.2011, anteriore alla retrocessione, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto radicare l'unica obbligazione in capo alla società affittuaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi esaminati congiuntamente. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., nel trasferimento d'azienda per affitto il cedente e il cessionario rispondono in solido solo dei crediti del lavoratore già esistenti al tempo del trasferimento. Per i crediti maturati dopo la retrocessione dell'azienda alla curatela fallimentare non può operare la responsabilità solidale della società affittuaria/cessionaria, perché con la retrocessione l'originario accordo individuale ha cessato di produrre effetti obbligatori nei suoi confronti per i crediti successivi. La circostanza che il rapporto di lavoro fosse cessato prima della retrocessione è stata ritenuta irrilevante, poiché ciò che conta è il momento di maturazione del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore della controparte, e alla previsione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Si applica anche all'affitto d'azienda; la responsabilità solidale tra cedente e cessionario riguarda i crediti del lavoratore esistenti al tempo del trasferimento, non quelli maturati successivamente alla retrocessione dell'azienda.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 93 c.p.c.
La Corte dà atto della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda mediante affitto, la solidarietà tra cedente e cessionario ex art. 2112 c.c. copre soltanto i crediti del lavoratore già maturati al momento del trasferimento; non si estende ai crediti sorti successivamente alla retrocessione dell'azienda.
- Quando un obbligo del datore di lavoro originario viene trasferito per effetto del subentro nell'azienda, la permanenza della responsabilità del cessionario deve essere valutata in relazione al momento di maturazione del singolo credito, non alla sola perdurante esistenza del rapporto di lavoro.
- La retrocessione dell'azienda alla curatela fallimentare interrompe, per i crediti successivi, l'opponibilità dell'originario accordo individuale nei confronti della società affittuaria, che non resta obbligata per prestazioni non ancora maturate dopo tale evento.
- Nel dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo, il fatto allegato deve essere effettivamente idoneo a mutare la decisione; non è decisivo se, comunque, il criterio giuridico rilevante è un altro, come il momento di maturazione del credito.
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