Cassazione Civile, Ordinanza n. 21820/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento intimato a una dipendente, impugnato perché ritenuto dalla lavoratrice illegittimo e, in particolare, ritorsivo. Nel giudizio di reclamo ex L. n. 92/2012 la Corte d'appello aveva invece accolto il reclamo incidentale della società, ritenendo legittimo il recesso sulla base di plurimi addebiti: la reazione della lavoratrice al superiore gerarchico in relazione a un problema di carico di materiale sull'aeromobile e la successiva effettuazione di fotografie, fotocopie, foto e video di materiale aziendale a bordo di aeromobili di terzi, condotte ritenute in violazione della disciplina contrattuale collettiva e idonee a ledere il vincolo fiduciario. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente letto le risultanze istruttorie e avesse valutato come proporzionata la sanzione espulsiva nonostante gli addebiti; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 21 CCNL in relazione all'art. 30, comma 3, L. n. 183/2010, contestando che i fatti accertati fossero riconducibili alla clausola collettiva che prevede il licenziamento senza preavviso per riproduzione o asportazione di oggetti o documenti aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, qualificandolo complessivamente come inammissibile perché i motivi, pur formalmente costruiti come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse accertato in fatto la sussistenza delle condotte addebitate e le avesse correttamente sussunte nella previsione del CCNL, valutandole congiuntamente e ritenendole idonee a compromettere irreversibilmente il vincolo fiduciario. È stata quindi confermata la legittimità del licenziamento e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all'onere dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 18, comma 5, L. 300/1970
È invocato dalla ricorrente come parametro della illegittimità del licenziamento; la Corte osserva che la censura, pur formalmente riferita alla norma, tende in realtà a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in cassazione.
art. 21 CCNL
riproduzione o asportazione di macchine o di utensili o di altri oggetti o di documenti della Azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda
La Corte conferma la sussunzione delle condotte accertate nella clausola collettiva che prevede il licenziamento senza preavviso per la riproduzione o asportazione di materiale aziendale.
art. 30, comma 3, L. 183/2010
È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma, limitandosi a ritenere inammissibile la censura perché diretta a contestare la valutazione del merito.
art. 13, comma quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, mira in concreto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La sussunzione di una condotta nella previsione disciplinare del contratto collettivo è corretta quando il giudice di merito accerti in fatto la materialità delle condotte e motivi in modo coerente la loro riconducibilità alla clausola applicata.
- La proporzionalità della sanzione espulsiva, se valutata dal giudice di merito sulla base di fatti accertati e di un complessivo apprezzamento della lesione del vincolo fiduciario, non è sindacabile in cassazione come mera contestazione del merito.
- Quando il giudice d'appello esamini congiuntamente plurimi addebiti e li reputi complessivamente idonei a compromettere il rapporto fiduciario, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli stessi è inammissibile.
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