Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21820/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento intimato a una dipendente, impugnato perché ritenuto dalla lavoratrice illegittimo e, in particolare, ritorsivo. Nel giudizio di reclamo ex L. n. 92/2012 la Corte d'appello aveva invece accolto il reclamo incidentale della società, ritenendo legittimo il recesso sulla base di plurimi addebiti: la reazione della lavoratrice al superiore gerarchico in relazione a un problema di carico di materiale sull'aeromobile e la successiva effettuazione di fotografie, fotocopie, foto e video di materiale aziendale a bordo di aeromobili di terzi, condotte ritenute in violazione della disciplina contrattuale collettiva e idonee a ledere il vincolo fiduciario. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente letto le risultanze istruttorie e avesse valutato come proporzionata la sanzione espulsiva nonostante gli addebiti; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 21 CCNL in relazione all'art. 30, comma 3, L. n. 183/2010, contestando che i fatti accertati fossero riconducibili alla clausola collettiva che prevede il licenziamento senza preavviso per riproduzione o asportazione di oggetti o documenti aziendali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, qualificandolo complessivamente come inammissibile perché i motivi, pur formalmente costruiti come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse accertato in fatto la sussistenza delle condotte addebitate e le avesse correttamente sussunte nella previsione del CCNL, valutandole congiuntamente e ritenendole idonee a compromettere irreversibilmente il vincolo fiduciario. È stata quindi confermata la legittimità del licenziamento e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all'onere dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 5, L. 300/1970

    È invocato dalla ricorrente come parametro della illegittimità del licenziamento; la Corte osserva che la censura, pur formalmente riferita alla norma, tende in realtà a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in cassazione.

  • art. 21 CCNL

    riproduzione o asportazione di macchine o di utensili o di altri oggetti o di documenti della Azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda

    La Corte conferma la sussunzione delle condotte accertate nella clausola collettiva che prevede il licenziamento senza preavviso per la riproduzione o asportazione di materiale aziendale.

  • art. 30, comma 3, L. 183/2010

    È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma, limitandosi a ritenere inammissibile la censura perché diretta a contestare la valutazione del merito.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, mira in concreto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La sussunzione di una condotta nella previsione disciplinare del contratto collettivo è corretta quando il giudice di merito accerti in fatto la materialità delle condotte e motivi in modo coerente la loro riconducibilità alla clausola applicata.
  • La proporzionalità della sanzione espulsiva, se valutata dal giudice di merito sulla base di fatti accertati e di un complessivo apprezzamento della lesione del vincolo fiduciario, non è sindacabile in cassazione come mera contestazione del merito.
  • Quando il giudice d'appello esamini congiuntamente plurimi addebiti e li reputi complessivamente idonei a compromettere il rapporto fiduciario, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli stessi è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.