Cassazione Civile, Ordinanza n. 21836/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente addetto alla gestione di un punto vendita, ritenuto responsabile di ammanchi di cassa pari complessivamente a euro 38.490,50, connessi a operazioni di cambio moneta non regolarmente riversate o registrate. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo, tra l'altro, che la disciplina aziendale sul cambio moneta fosse stata superata da una prassi tollerata in azienda, secondo cui le ricevute potevano essere conservate in negozio o inviate in sede e il cambio dello spicciolame poteva avvenire non contestualmente ma appena possibile. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, contestando l'antigiuridicità della condotta e invocando il rilievo delle prassi aziendali tollerate. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 per difetto di proporzionalità e mancanza di giustificazione del licenziamento, sostenendo che l'uso aziendale tollerato avrebbe dovuto temperare la valutazione disciplinare e la sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche a voler qualificare la prassi allegata come uso aziendale, la corte territoriale aveva comunque accertato un ammanco finale riferito a 19 operazioni di cambio moneta non registrate, imputabile al dipendente quale capo negozio tenuto alla regolarità contabile e alla custodia delle somme. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la valutazione di proporzionalità del licenziamento, compiuta dalla corte di merito in coerenza con i criteri di legittimità, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
invocato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza del carattere antigiuridico della condotta contestata; la Corte ribadisce che la valutazione della condotta va compiuta alla luce degli accertamenti di merito e della sua concreta idoneità a integrare l'addebito disciplinare.
art. 18, comma 5, L. n. 300/1970
richiamato per contestare la proporzionalità del licenziamento; la Corte conferma che la proporzionalità va valutata in concreto dal giudice di merito, considerando gravità del fatto, affidamento richiesto dalle mansioni e incidenza sul vincolo fiduciario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro del vizio di legittimità dedotto per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il testo non lo cita espressamente, ma la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e sulle valutazioni di merito.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nel passaggio sulla necessità di prova positiva dell'uso aziendale; la Corte afferma che l'esistenza di un uso deve essere oggetto di prova.
Massime di principio
- L'uso aziendale, per assumere rilievo nei rapporti di lavoro, richiede una reiterazione costante e generalizzata di comportamenti favorevoli ai dipendenti, tale da manifestare una volontà regolativa anche per il futuro; la sua esistenza deve essere positivamente provata e apprezzata dal giudice di merito alla luce dell'assetto normativo del rapporto.
- Anche quando esista una prassi aziendale tollerata, essa non esclude di per sé la legittimità del licenziamento se il giudice accerta un concreto inadempimento del lavoratore, specie se collegato a irregolarità contabili o ad ammanchi riconducibili alle mansioni affidate.
- Ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva, il giudice deve valutare unitariamente la gravità concreta dell'addebito, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni, l'intensità dell'elemento soggettivo, la durata e le modalità del rapporto, nonché l'idoneità della condotta a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.
- La valutazione di proporzionalità del licenziamento e l'apprezzamento delle prove raccolte costituiscono giudizi di merito non riesaminabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e non viziata nei limiti di legittimità.
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