Cassazione Civile, Ordinanza n. 21833/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un giornalista volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in particolare nella forma del collaboratore fisso ex art. 2 del c.c.n.l. giornalistico, nei confronti della società editrice. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato l'appello della società, ritenendo provati i requisiti della figura del collaboratore fisso: prestazione non occasionale, messa a disposizione della propria opera e responsabilità di un servizio. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., dell'art. 2 del c.c.n.l. giornalistico 1959 e dei principi giurisprudenziali in materia. In sintesi, ha censurato la decisione di merito nella parte in cui avrebbe ritenuto non necessario accertare, oltre ai requisiti previsti per il collaboratore fisso, anche i tradizionali indici della subordinazione. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la corte territoriale non aveva escluso la subordinazione in astratto, ma aveva correttamente verificato la sussistenza dei requisiti propri della figura del collaboratore fisso, senza richiedere elementi ulteriori come la quotidianità della prestazione, un orario fisso o un penetrante potere conformativo dell'editore. Ha inoltre richiamato i principi consolidati sul lavoro giornalistico, caratterizzato da una subordinazione attenuata e dalla centralità dell'inserimento continuativo e organico nell'organizzazione d'impresa. Nel caso concreto, le testimonianze esaminate avevano evidenziato uno stabile incarico settimanale legato a una rubrica specifica, tale da consentire all'editore un affidamento continuativo sulla collaborazione. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando la società ricorrente alle spese di lite e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e falsa interpretazione
richiamato come norma sulla subordinazione lavorativa, da coordinare con la disciplina del rapporto giornalistico
art. 2 c.c.n.l. giornalistico 1959
la figura del collaboratore fisso richiede prestazione non occasionale, messa a disposizione della propria opera e responsabilità di un servizio
d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153
il c.c.n.l. giornalistico è richiamato come reso efficace erga omnes
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel lavoro giornalistico, la subordinazione va valutata tenendo conto della particolare autonomia e creatività della prestazione; il criterio decisivo è l'inserimento continuativo e organico dell'attività nell'organizzazione dell'impresa editoriale.
- La qualifica di collaboratore fisso non richiede necessariamente una prestazione quotidiana né un orario di lavoro rigidamente predeterminato; ciò che conta è la continuità dell'apporto su uno specifico settore o argomento informativo.
- La 'responsabilità di un servizio' nel lavoro giornalistico si realizza quando il giornalista è stabilmente incaricato di trattare con continuità una determinata area informativa, assicurando all'impresa editoriale la copertura stabile di quel settore.
- È corretta la decisione di merito che, nel qualificare il rapporto di un giornalista, valorizzi le risultanze testimoniali e la stabile integrazione della collaborazione nel programma editoriale, senza pretendere indici di subordinazione incompatibili con la figura professionale dedotta.
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