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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23852 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di 55 cartelle esattoriali, che C.R. affermava di avere conosciuto soltanto attraverso estratti di ruolo ottenuti durante una procedura esecutiva promossa da Equitalia Polis S.p.A. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 76/52/11 depositata il 28 febbraio 2011, aveva rigettato l'appello. In Cassazione il contribuente ha contestato: l'utilizzabilità delle copie delle cartelle e delle relate di notifica, sostenendo di averne disconosciuto l'autenticità; la regolarità delle notifiche; l'applicazione della prescrizione decennale anziché di quella quinquennale. Il Concessionario, con ricorso incidentale, ha lamentato la mancata pronuncia sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sulla conseguente inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il motivo sulle copie è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: il disconoscimento deve essere circostanziato, indicando gli elementi specifici di difformità rispetto agli originali, e il contribuente non li aveva precisati; inoltre, il ricorso non indicava tali elementi in modo autosufficiente. Il motivo sulle notifiche è stato dichiarato inammissibile perché il contribuente non aveva trascritto le notifiche contestate né indicato quando e dove fossero state prodotte nel giudizio. Anche la censura sulla prescrizione è risultata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo state precisate o trascritte le cartelle, e comunque infondata: la CTR si era uniformata all'orientamento richiamato dalla Corte sulla durata decennale della prescrizione dei crediti tributari portati in cartella. Il ricorso incidentale del Concessionario è stato rigettato. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2719 c.c.

    La CTR ha correttamente ritenuto in diritto che del disconoscimento delle fotocopie non si potesse tener conto perchè lo stesso non era circostanziato dagli "elementi" che si assumevano in contrasto con gli originali.

    Il disconoscimento di una copia non è efficace se formulato genericamente: chi contesta la conformità deve indicare gli elementi concreti di difformità rispetto all'originale.

  • Art. 2948, n. 4, c.c. e art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997

    La CTR si è comunque uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui per la riscossione dei tributi in cartella il termine di prescrizione ha durata decennale.

    La decisione conferma, nel caso esaminato, l'applicazione del termine decennale alla riscossione dei tributi iscritti in cartella, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato. La Corte non ha però svolto un esame specifico delle singole cartelle, poiché il motivo era carente di autosufficienza.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Le norme erano invocate per contestare le modalità di notifica delle cartelle, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione: la censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto le notifiche contestate né indicato il momento e il luogo della loro produzione processuale.

  • Art. 21 e art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il Concessionario li ha invocati sostenendo che l'estratto di ruolo non fosse impugnabile e che il ricorso fosse conseguentemente inammissibile. Il ricorso incidentale è stato rigettato; il testo non espone una specifica interpretazione di queste disposizioni.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione prospettati dalle parti. La decisione ha dichiarato inammissibili le censure del contribuente per difetto di autosufficienza e ha rigettato il ricorso incidentale, senza enunciare una distinta interpretazione di tali norme.

Massime di principio

  • Chi contesta la conformità di copie documentali agli originali deve formulare un disconoscimento specifico e indicare gli elementi concreti di difformità; una contestazione generica può non essere sufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione, chi censura la regolarità di notifiche deve riportare o descrivere con precisione gli atti rilevanti e indicare dove e quando siano stati prodotti nel giudizio. In mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • Per contestare la prescrizione di crediti iscritti in cartella occorre identificare le cartelle e fornire gli elementi necessari a verificare natura e tempi dei crediti; l'omessa trascrizione o specificazione può rendere il motivo inammissibile.
  • La sentenza richiama, per i tributi riscossi tramite cartella, il termine decennale di prescrizione secondo l'orientamento giurisprudenziale allora applicato; il principio va riferito al contesto e alle categorie di crediti effettivamente esaminate, senza estenderlo automaticamente a ogni somma o sanzione.
  • La decisione non ha risolto nel merito la questione della notificazione delle cartelle né quella dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo: l'esito è dipeso principalmente dai limiti di ammissibilità e specificità delle censure.

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