Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio. La Questura gli aveva comunicato l'esistenza di una denuncia per guida in stato di ebbrezza, relativa a un fatto verificatosi circa quattro anni prima, ritenendo tale condotta incompatibile con il possesso della licenza e preannunciando il rigetto dell'istanza. Non essendo pervenute osservazioni nel termine assegnato, il Questore aveva negato il rinnovo. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931 (TULPS), dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e, se applicabile, dell'art. 7 della l.p. n. 17/1993, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e difetto o insufficienza di motivazione. In particolare, ha lamentato che l'amministrazione non avesse considerato l'esito del procedimento penale, il giudizio positivo della commissione medica espresso in occasione del rinnovo della patente di guida, la condotta pregressa incensurata, l'integrazione familiare e sociale, il carattere isolato dell'episodio e l'assenza di un rapporto tra il fatto e l'uso delle armi o di prova di abuso di alcol.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha premesso che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di possesso e porto delle armi; pertanto, l'autorità di pubblica sicurezza deve svolgere una valutazione prognostica e preventiva sull'affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso, considerando comportamento, personalità e affidabilità. Tale valutazione può fondarsi anche su fatti penalmente irrilevanti e richiede soltanto una prognosi probabilistica, non la prova penale oltre ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, anche nell'esercizio di un'ampia discrezionalità, l'amministrazione deve fondare il diniego su circostanze concrete, attuali e significative, mediante un'istruttoria completa e una motivazione non meramente assertiva; il giudice può controllare pienamente l'accertamento dei fatti e il percorso logico seguito, senza sostituire proprie valutazioni a quelle amministrative. Nel caso concreto, il diniego si fondava esclusivamente su un unico episodio di guida in stato di ebbrezza, risalente a circa quattro anni prima, non collegato all'uso di armi. L'amministrazione non aveva dimostrato che l'episodio fosse espressione di dipendenza da alcol, di abituale abuso o di una più generale instabilità comportamentale, né aveva adeguatamente valutato la personalità complessiva del richiedente, l'assenza di ulteriori episodi e il positivo accertamento medico. Un singolo episodio isolato di abuso di alcol, in assenza di ulteriori elementi aggravanti, non è sufficiente a fondare una prognosi negativa di inaffidabilità nel maneggio delle armi. Il diniego e gli atti presupposti sono stati pertanto annullati. La Questura è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    La licenza di porto d'armi può essere negata o non rinnovata quando il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi o non dimostri buona condotta; l'amministrazione deve formulare una prognosi preventiva e concreta sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale disposizione che esprime il generale divieto di portare armi, rispetto al quale la licenza costituisce un'eccezione.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    È richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto di detenzione e porto di armi da parte dei privati.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non esplicitava il percorso logico idoneo a collegare l'episodio isolato a un'attuale inaffidabilità nel maneggio delle armi.

  • art. 113 Cost.

    È richiamato quale fondamento della necessità di un controllo giurisdizionale effettivo e intenso sull'accertamento dei fatti e sul procedimento decisionale amministrativo, anche in presenza di ampia discrezionalità.

  • d.m. 28 aprile 1998

    Disciplina le modalità di accertamento dell'idoneità psicofisica per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni in materia di armi; distingue le problematiche relative alle sostanze stupefacenti dall'abuso abituale o dalla dipendenza da alcol, non essendo ogni singolo consumo o episodio alcolico automaticamente ostativo.

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992

    È la disposizione del Codice della strada relativa alla contestazione per guida in stato di ebbrezza sulla quale si fondava il diniego, ma il solo fatto della denuncia non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l'inaffidabilità nel maneggio delle armi.

Massime di principio

  • Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare e detenere armi; il rilascio o il rinnovo presuppongono una valutazione particolarmente penetrante dell'affidabilità del richiedente e del rischio di abuso, con prevalenza dell'interesse alla sicurezza pubblica sugli interessi privati di natura ricreativa o sportiva.
  • La valutazione di affidabilità in materia di armi ha natura prognostica e preventiva e può basarsi anche su fatti non penalmente rilevanti; tuttavia deve fondarsi su elementi concreti, attuali e significativi, valutati secondo una prognosi probabilistica nella quale il rischio di abuso risulti più probabile del suo mancato verificarsi.
  • L'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria completa e di motivare in modo specifico il collegamento tra i fatti accertati e l'attuale inaffidabilità del richiedente; il giudice può controllare pienamente l'accertamento dei fatti e la logicità del percorso decisionale, senza sostituirsi alla valutazione amministrativa.
  • Un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza o di consumo eccessivo di alcol, risalente nel tempo e non collegato all'uso di armi, non è di per sé sufficiente a negare o revocare una licenza di porto d'armi, se non emergono ulteriori elementi indicativi di abuso abituale, dipendenza, instabilità comportamentale o pericolosità.
  • Quando il diniego di una licenza di porto d'armi si fonda su un episodio isolato di abuso di alcol, l'amministrazione deve valutare la personalità complessiva e il percorso di vita dell'interessato, nonché gli eventuali elementi sopravvenuti favorevoli, e deve spiegare perché il fatto isolato sia comunque sintomatico di un rischio attuale di abuso delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.