Cassazione Civile, Ordinanza n. 27270/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente e quindi nulla; per effetto dell'accoglimento, ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA, oltre accessori, iscritta a ruolo provvisoriamente a seguito di una sentenza precedente relativa a un distinto avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006. La società, poi fallita, aveva contestato la legittimità della cartella sostenendo che l'iscrizione a ruolo fosse stata effettuata in violazione di un asserito provvedimento di autotutela parziale che, secondo la sua prospettazione, l'Amministrazione avrebbe esercitato nel corso del giudizio sull'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa o apparente motivazione, in violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 68 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 19 d.lgs. 472/1997; 3) ulteriore violazione dell'art. 19 d.lgs. 472/1997; 4) violazione dell'art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992; 5) violazione dell'art. 10 l. 212/2000. La Corte si è soffermata soprattutto sul primo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era estremamente sintetica e non consentiva di comprendere con sicurezza neppure quale fosse l'oggetto del processo, né su quali elementi concreti si fondasse il richiamo a un'autotutela parziale e alla tutela dell'affidamento.
Norme richiamate
è richiamato per individuare il termine lungo per proporre ricorso per cassazione in assenza di notificazione della sentenza
la sua violazione, per omessa o apparente motivazione, è posta a fondamento della nullità della sentenza tributaria impugnata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione in quanto error in procedendo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama le Sezioni Unite per ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
art. 12 preleggi
è richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
è richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
è richiamato per la proroga della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale
è richiamato come norma che il ricorrente assume violata in tema di riscossione provvisoria
è richiamato come norma che il ricorrente assume violata in tema di iscrizione a ruolo e riscossione delle sanzioni
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992
è richiamato come norma che il ricorrente assume violata
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
è richiamato come parametro del principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e contribuente
è richiamata per la pronuncia di cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e non rende percepibile il ragionamento seguito dal giudice.
- Nel processo tributario la sentenza deve essere autosufficiente sul piano motivazionale, soprattutto quando fonda la decisione su fatti sopravvenuti o su un preteso esercizio di autotutela: la mancanza di indicazione degli estremi e del contenuto del fatto decisivo può integrare motivazione apparente.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato alle sole anomalie che si traducono in violazione costituzionalmente rilevante del minimo costituzionale della motivazione.
- L'accoglimento del primo motivo per nullità della sentenza comporta assorbimento delle ulteriori censure che investano il merito della pretesa tributaria o la corretta applicazione delle norme sulla riscossione provvisoria.
- Quando dalla sentenza impugnata non è possibile ricostruire con certezza l'oggetto della lite e il fatto decisivo posto a base della decisione, la motivazione è affetta da apparenza e la sentenza deve essere cassata con rinvio.
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