Sentenza del 09/08/2024 n. 22584 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato l’accertamento IMU relativo al 2012, che applicava l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille e negava l’agevolazione per abitazione principale. Ha sostenuto, tra l’altro, che l’avviso fosse privo di motivazione e che il Comune non potesse integrarla in giudizio; ha contestato la costituzione e le produzioni documentali tardive dell’ente; ha denunciato l’omessa valutazione delle prove sulla dimora abituale del nucleo familiare e l’erronea applicazione delle regole sulle diverse residenze dei coniugi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022. Ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia sulla proprietà di un posto auto, che affermava di avere acquisito soltanto nel 2014, e contestato la statuizione sulle spese.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: l’avviso indicava aliquota, base imponibile, beni e imposta, elementi sufficienti a rendere comprensibile la pretesa; ciò non equivale a consentire una successiva integrazione della motivazione. Ha rigettato anche il secondo: la costituzione tardiva non impediva al Comune di svolgere mere difese e la disciplina del processo tributario consentiva la produzione e valutazione dei documenti in appello. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era apparente e non chiariva l’esame delle residenze e delle prove sulla dimora effettiva; inoltre, il beneficio non può essere negato per il solo fatto che l’altro coniuge ne abbia fruito. Il giudice del rinvio dovrà applicare i principi della sentenza costituzionale n. 209/2022 e valutare le prove della dimora abituale, senza presumere automaticamente che si tratti di una seconda casa. Il quarto, quinto e sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione; non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sul diritto all’agevolazione.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 7 della legge n. 212/2000
l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.
L’avviso deve esporre gli elementi essenziali della pretesa e i fatti che la giustificano, così da consentire una contestazione effettiva. Nel caso concreto l’indicazione di aliquota, base imponibile, beni e imposta era sufficiente; la motivazione non può però essere integrata ex post dall’amministrazione in giudizio.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992
la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente
La tardiva costituzione comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalla richiesta di chiamata di terzi, ma non impedisce le mere difese, come la contestazione dei fatti o dell’applicabilità delle norme invocate dal contribuente.
Artt. 24, 32 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992
Le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 58 , al di fuori delle condizioni poste dall' art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti
Nel processo tributario sono ammesse nuove produzioni documentali in appello secondo la disciplina speciale richiamata dalla decisione. La produzione irrituale in primo grado non esclude di per sé che il documento sia valutato dal giudice d’appello, se acquisito e prodotto nei termini applicabili.
Art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011
Del resto, la circostanza che l'altro coniuge abbia usufruito dell'agevolazione per prima casa (è a presumersi con riferimento ad altro immobile) non costituisce, di per sé, un valido motivo per negare detta agevolazione, allorquando l'immobile in oggetto costituisca a tutti gli effetti effettiva dimora del nucleo familiare.
Il beneficio per l’abitazione principale non può essere negato automaticamente perché l’altro coniuge ha fruito dell’agevolazione su un immobile diverso. Occorre accertare in concreto la dimora abituale e applicare la disciplina alla luce della dichiarazione d’incostituzionalità intervenuta.
Art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160/2019
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e, però, ha ritenuto "opportuno chiarire" che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" ne possano usufruire.
La regola che limitava a un solo immobile l’agevolazione in presenza di residenze e dimore abituali diverse è stata colpita dalla pronuncia costituzionale richiamata. L’esenzione può spettare per ciascuna abitazione principale, ma resta necessario verificare che ciascun immobile sia effettivamente tale, escludendo automatismi a favore delle seconde case.
Art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del D.Lgs. n. 23/2011
In particolare, i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall' art. 2 , comma 10, lettera c), punto 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011 , anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.
I Comuni possono verificare la veridicità della dimora abituale anche mediante dati sulle utenze degli immobili. La pronuncia richiama tali strumenti affinché il riconoscimento dell’agevolazione si fondi su un accertamento concreto e non su presunzioni automatiche legate allo stato coniugale.
In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall' art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Le risultanze anagrafiche costituiscono una presunzione, non una prova incontestabile della residenza effettiva. Il contribuente può superarle con prove contrarie, che il giudice di merito deve valutare nel decidere se l’immobile sia l’abitazione principale.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell' art. 360 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.
La motivazione è apparente quando, pur essendo formalmente presente, non rende comprensibile il percorso logico seguito dal giudice. In tal caso la sentenza è censurabile in Cassazione, perché il suo fondamento non può essere ricostruito tramite congetture.
Massime di principio
- Per verificare la motivazione di un avviso tributario occorre controllare se il contribuente possa comprenderne gli elementi essenziali e contestare la pretesa. La motivazione non può essere costruita o integrata successivamente in giudizio, ma non deve necessariamente contenere ogni elemento probatorio relativo al merito.
- La tardiva costituzione dell’ente resistente nel processo tributario non comporta l’esclusione di ogni sua difesa: restano ammesse le mere contestazioni dei fatti e delle argomentazioni giuridiche, mentre operano le decadenze previste per le eccezioni non rilevabili d’ufficio e per le istanze di chiamata di terzi.
- In materia di agevolazione per abitazione principale, la residenza anagrafica è un elemento presuntivo e può essere superata da prove contrarie sulla dimora effettiva. Il giudice deve esaminare concretamente le prove e motivare in modo comprensibile.
- La fruizione dell’agevolazione da parte dell’altro coniuge, anche per un diverso immobile, non basta da sola a negare il beneficio. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, occorre valutare l’effettiva destinazione di ciascun immobile, senza discriminare automaticamente i coniugi o le persone in unione civile.
- L’estensione del beneficio non trasforma automaticamente le seconde case in abitazioni principali: i Comuni possono effettuare controlli, anche attraverso i dati delle utenze, per verificare la reale dimora abituale.
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