Cassazione Civile, Ordinanza n. 33810/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente un reddito di partecipazione pari a euro 135.762,00. La pretesa si fondava sulla ricostruzione secondo cui una società a ristretta base partecipativa, di cui il contribuente era socio al 50% con altro soggetto, avrebbe emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di altre due società riconducibili ai medesimi soci, create per svolgere la medesima attività al fine di consentire detrazioni IVA e deduzioni di costi. Il contribuente ha impugnato l'atto e, in cassazione, ha dedotto sette motivi: 1) vizio di motivazione dell'avviso per mancata trascrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche e per mancata allegazione della segnalazione che avrebbe originato l'accertamento; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'accertamento, per non avere la CTR indicato gli elementi da cui desumere presunzioni gravi, precise e concordanti diverse dalla ristretta base sociale; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere ritenuto inesistenti le operazioni contestate sulla sola base della partecipazione societaria; 4) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova; 5) violazione delle norme sul riparto probatorio e sull'onere di provare la regolarità delle operazioni, con addossamento integrale della prova al contribuente; 6) violazione dell'art. 2697 c.c. perché sarebbe spettato all'Ufficio provare il coinvolgimento del contribuente nella frode; 7) omesso esame della doglianza secondo cui il socio aveva ceduto le quote nel 2006 e non avrebbe potuto rispondere di fatturazioni del 2007, con conseguente erroneità della motivazione sul punto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il ricorrente non ha trascritto integralmente il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la censura mascherava un vizio di motivazione apparente senza confrontarsi con il corretto paradigma processuale, e comunque che, in tema di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. I motivi dal terzo al sesto sono stati reputati infondati: la Corte ha ribadito che, accertata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate e che la prova contraria non può esaurirsi nella mera produzione di fatture, scritture contabili o mezzi di pagamento; inoltre la valutazione degli indizi deve essere complessiva e non atomistica, e la Corte non può rivalutare il merito. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale ai sensi del vecchio art. 360 n. 5 c.p.c., non più applicabile al testo vigente, e perché, se del caso, avrebbe dovuto essere prospettato come omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese non sono state poste a carico del ricorrente perché l'Agenzia non ha svolto effettiva attività difensiva.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La censura di legittimità deve essere formulata in modo coerente con il vizio dedotto; il vecchio n. 5 non è più utilizzabile per sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, dovendosi dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta insufficienza motivazionale dell'avviso.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta insufficienza motivazionale dell'avviso.
art. 7 d.lgs. 212/2000
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo e allegazione degli atti presupposti.
Le presunzioni devono essere valutate in modo complessivo, tramite un giudizio non atomistico degli indizi.
In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta provata dall'Ufficio l'inesistenza, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
Richiamato congiuntamente alle norme sull'accertamento ai fini delle riprese basate su presunzioni e operazioni inesistenti.
Richiamato congiuntamente alle norme sull'accertamento ai fini delle riprese IVA fondate su operazioni oggettivamente inesistenti.
Richiamato dal ricorrente nei motivi sulla prova e sull'inesistenza delle operazioni, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
La resistente si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012
Ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c. e si applica alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte per la qualificazione delle operazioni oggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'impugnazione dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione è inammissibile se il ricorrente non riproduce in modo completo il contenuto dell'atto, impedendo alla Corte il controllo sul suo effettivo tenore motivazionale.
- Nelle contestazioni relative a operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, l'onere di provare l'effettiva realtà delle stesse si sposta sul contribuente.
- La prova contraria del contribuente non può fondarsi sulla sola regolarità formale di fatture, scritture contabili o mezzi di pagamento, perché tali documenti possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
- La valutazione delle presunzioni deve essere compiuta in modo unitario e complessivo: la gravità, precisione e concordanza degli indizi deriva dal loro coordinamento reciproco, non da una lettura atomistica di ciascun elemento.
- La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa opera in ragione della sola partecipazione sociale e può essere superata dal contribuente mediante prova contraria dell'accantonamento o del reimpiego degli utili.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile alle sentenze successive alla riforma del 2012, va dedotto come omesso esame di un fatto storico decisivo e non come insufficienza o contraddittorietà della motivazione; le censure di omessa pronuncia richiedono inoltre specificità e localizzazione della questione nel giudizio di merito.
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