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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27817/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a un complesso immobiliare adibito a uffici dell'associazione ricorrente. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello della società concessionaria del servizio di riscossione del Comune, ritenendo sussistente il potere di accertamento della concessionaria e negando l'esenzione invocata ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e difetto di legittimazione della concessionaria a impugnare la sentenza di primo grado, assumendo che la delibera comunale n. 64/2016 avesse risolto il rapporto concessorio senza attribuire alla società il potere di proporre l'impugnazione; 2) violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e per introduzione di una nuova deduzione in appello; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali sulla motivazione e valutazione della prova, perché la CTR avrebbe invertito l'onere probatorio, pretendendo dalla contribuente la prova dei presupposti dell'esenzione ICI, anziché richiedere all'ente impositore di dimostrare l'insussistenza dei requisiti agevolativi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tardivo il controricorso del Comune, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., e ha condannato la ricorrente alle spese in favore di Assoservizi. Ha inoltre applicato l'art. 96, comma 3, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della concessionaria, pari alle spese di lite, oltre interessi legali, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. Nel merito, ha escluso: a) che la delibera comunale del 2016 fosse decisiva a escludere la legittimazione processuale della concessionaria, interpretando la previsione di gestione del contenzioso come comprensiva anche del potere di impugnare le sentenze; b) che l'appello fosse inammissibile, poiché nel processo tributario è sufficiente la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado e la riproposizione delle medesime ragioni difensive integra valida specificità; c) che vi fosse inversione dell'onere della prova, perché per le norme agevolative il contribuente deve provare in concreto la sussistenza dei requisiti dell'esenzione e l'effettiva destinazione dell'immobile ad attività esente non svolta con modalità commerciali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata in modo restrittivo: è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche mediante la riproposizione delle stesse ragioni difensive.
  • L'affidamento a un soggetto terzo del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali comporta, per le controversie relative agli atti adottati nell'esercizio di tali poteri, anche la legittimazione processuale del concessionario a difendere e impugnare i provvedimenti giudiziali sfavorevoli.
  • La previsione che il concessionario gestisca il contenzioso relativo agli avvisi da lui emessi è compatibile con la disciplina dell'affidamento del servizio e comprende, in via interpretativa, anche il potere di proporre impugnazioni contro le sentenze avverse.
  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e il contribuente che le invoca deve dimostrare in concreto tutti i relativi presupposti oggettivi, compresa la destinazione del bene ad attività rientrante nell'agevolazione e non svolta con modalità commerciali.
  • L'omesso esame di un fatto è censurabile in cassazione solo se il fatto storico dedotto sia davvero decisivo; se la circostanza non incide in modo determinante sulla soluzione della lite, il motivo è infondato.
  • La proposizione di un ricorso in cassazione palesemente infondato, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e senza un serio sforzo argomentativo per confutarlo, può integrare i presupposti della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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