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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29472/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata, destinataria di un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo delle prestazioni rese nel 2007, aveva ottenuto in primo grado la revoca del decreto con riconoscimento di parte del credito e il rigetto degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002; in appello, invece, era stata condannata a restituire all’amministrazione regionale la differenza tra quanto già pagato a titolo di interessi commerciali e quanto dovuto al solo tasso legale. In cassazione la struttura deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 231/2002 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che le prestazioni sanitarie rese da struttura accreditata dopo l’8 agosto 2002 integrassero comunque una transazione commerciale, senza necessità di un contratto scritto, e che la decisione non tenesse conto di un preteso giudicato esterno e interno, oltre che degli atti e della condotta delle parti che avrebbero comunque perfezionato il rapporto contrattuale. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione, sostenendo che la Corte d’appello avesse disposto la restituzione di un importo maggiore di quello effettivamente richiesto in conclusioni dall’amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., ribadendo che, nei rapporti tra struttura privata accreditata e SSN, per il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 occorre, per i rapporti sorti dopo l’8 agosto 2002, non solo l’accreditamento e l’erogazione delle prestazioni, ma anche la formalizzazione del rapporto mediante contratto scritto collegato alla concessione e regolante l’accreditamento; nel caso concreto tale contratto scritto mancava, sicché la Corte territoriale aveva correttamente escluso gli interessi commerciali. Ha inoltre osservato che le ulteriori doglianze sul giudicato non erano state adeguatamente autosufficienti nel ricorso. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, perché non vi era extrapetizione: la Corte d’appello aveva semplicemente applicato il criterio della restituzione della differenza tra interessi indebitamente pagati ex d.lgs. 231/2002 e interessi legali dovuti, senza attribuire un bene diverso da quello domandato. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato insieme all’art. 2 per sostenere l’applicabilità della disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali; la Corte nega l’applicazione in assenza del contratto scritto richiesto nel caso di rapporti di accreditamento sanitario dopo l’8 agosto 2002.

  • art. 2 d.lgs. n. 231/2002

    Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate possono rientrare nella nozione di transazione commerciale, ma soltanto se il rapporto è formalizzato con contratto scritto collegato alla concessione di accreditamento.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi di mora previsti dalla norma spettano solo in presenza dei requisiti richiesti per qualificare il rapporto come transazione commerciale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso giudicato; la Corte rileva che nel ricorso non erano stati forniti gli elementi necessari per verificare il giudicato interno/esterno.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di extrapetizione perché il giudice di merito non ha attribuito un bene della vita diverso da quello chiesto, ma ha solo determinato la restituzione della differenza tra interessi indebitamente pagati e interessi legali dovuti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge invocato per il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio di nullità processuale invocato per il secondo motivo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Fondamento dell’inammissibilità del primo motivo, perché la questione era già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente come base del rapporto di accreditamento e degli accordi con il SSN; la Corte ribadisce che, nel periodo rilevante, occorreva comunque la formalizzazione scritta del rapporto.

  • art. 24, comma 8, L.R. Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza degli accordi contrattuali; la Corte non lo ritiene sufficiente a superare la necessità del contratto scritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra struttura sanitaria privata accreditata e servizio sanitario nazionale, la sola esistenza dell’accreditamento e dell’erogazione delle prestazioni non basta, dopo l’8 agosto 2002, a fondare il diritto agli interessi moratori propri delle transazioni commerciali: è necessario anche un contratto scritto che formalizzi il rapporto.
  • Ai fini dell’applicazione del d.lgs. 231/2002 ai rapporti di accreditamento sanitario, il contratto scritto costituisce un requisito imprescindibile del terzo passaggio del regime di autorizzazione, accreditamento e accordo; in sua assenza restano dovuti, al più, gli interessi legali.
  • Il motivo di ricorso fondato su un preteso giudicato interno o esterno deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali rilevanti, altrimenti la censura non è scrutinabile.
  • Non sussiste extrapetizione quando il giudice, accertata l’insussistenza del titolo invocato, condanna alla restituzione della differenza tra quanto indebitamente corrisposto e quanto effettivamente dovuto, purché resti invariato il bene della vita controverso.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità sia già consolidata sul punto decisivo, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una tesi incompatibile con tale orientamento è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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