Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, revoca disposta perché il giudice di merito aveva ritenuto manifestamente infondato il ricorso originario proposto contro il provvedimento di trasferimento dell'Unità Dublino. Il Tribunale di Roma aveva confermato la revoca, rilevando che le asserite violazioni procedurali precedenti il trasferimento erano manifestamente insussistenti e che era manifestamente infondata anche la censura relativa alla mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal ricorrente, poiché ciò non aveva impedito l'impugnazione tempestiva. Con il ricorso per cassazione vengono dedotti tre motivi: con i primi due si denuncia la violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere manifestamente inammissibili/infondate le doglianze procedurali, incluse le carenze informative, e nel non considerare l'asserita violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria in relazione alla situazione di pericolo e conflitto nelle aree di provenienza; con il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione dei compensi del difensore nel giudizio di opposizione alla revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo adeguato la manifesta infondatezza del ricorso originario, presupposto sufficiente per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che il ricorso per cassazione non avesse indicato specifici elementi idonei a scardinare tale valutazione, limitandosi a prospettare la generica controvertibilità delle questioni. Ha inoltre giudicato inammissibile il terzo motivo perché formulato in violazione del principio di autosufficienza, non essendo state riprodotte nel ricorso le domande o i motivi sui quali si assumeva l'omessa pronuncia. Non sono state liquidate spese per assenza di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dal ricorrente per censurare la decisione di merito, senza che la Corte ne ricavi una violazione decisiva
la doglianza di omessa pronuncia è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso
la revoca del patrocinio è coerente con la disciplina che consente la revoca quando difettano i presupposti o vi è mala fede o colpa grave
l'ammissione al patrocinio è subordinata alla non manifesta infondatezza della pretesa
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione alla valutazione di manifesta infondatezza della pretesa ai fini dell'ammissione e della revoca del patrocinio
richiamato quale base del decreto di pagamento nelle ipotesi disciplinate dall'art. 35-bis, comma 17, d.lgs. n. 25/2008
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 35-bis, comma 17, d.lgs. n. 25/2008
richiamato quale disciplina del patrocinio nelle impugnazioni in materia di protezione internazionale e della valutazione della manifesta infondatezza
artt. 27 Reg. UE n. 604/2013
richiamati come base del ricorso originario avverso il trasferimento Dublino
artt. 4 e 5 Reg. UE n. 604/2013
richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze procedurali e informative
artt. 3, comma 3-bis, e ss., d.lgs. n. 25/2008
richiamati in relazione al procedimento di protezione internazionale e alle contestazioni procedurali
art. 33 Convenzione di Ginevra
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla tutela dello straniero
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali invocate
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente in tema di divieti di espulsione o respingimento
art. 2, lett. e) e g), d.lgs. n. 251/2007
richiamato dal ricorrente in materia di definizioni rilevanti per la protezione internazionale
richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti della protezione sussidiaria
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio nel giudizio sulla protezione
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata quando il giudice di merito accerti motivatamente la manifesta infondatezza della pretesa azionata; tale valutazione è coerente con la disciplina dell'ammissione, che richiede la non manifesta infondatezza della domanda.
- In sede di legittimità, non è sufficiente contestare in modo generico la valutazione di manifesta infondatezza compiuta dal giudice di merito: occorre indicare specifici elementi idonei a infirmarla.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando compiutamente le domande o i motivi asseritamente non esaminati, così da consentire il controllo della Corte senza accesso ai fascicoli di merito.
- La mera deduzione della controvertibilità delle questioni decise non basta a superare una statuizione di manifesta infondatezza posta a fondamento della revoca del patrocinio a spese dello Stato.
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