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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32052/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo all’anno d’imposta 2010. L’accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza, che aveva ricostruito maggiori compensi non dichiarati, ritenuti derivanti dall’attività professionale di avvocato. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato il contenuto di alcune sentenze passate in giudicato, nelle quali le spese di lite liquidate a favore delle parti assistite erano inferiori agli onorari quantificati nel PVC recepito dall’atto impositivo, circostanza che, a suo dire, escludeva l’esistenza di compensi maggiori percepiti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme tributarie e, insieme, omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che per diverse pratiche la CTR avesse erroneamente ritenuto esistenti ricavi non fatturati nonostante la documentazione prodotta attestasse la regolare fatturazione dei corrispettivi. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per la regola della doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, e comunque infondato perché la liquidazione giudiziale delle spese di lite non è decisiva ai fini della determinazione dei compensi dovuti al professionista dal cliente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo promiscuo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e ricadeva anch’esso nel limite della doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non superassero i requisiti di ammissibilità: il primo per mancata dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado in presenza di doppia conforme; il secondo per commistione tra violazione di legge e omesso esame di fatto, nonché per la sostanziale richiesta di nuova valutazione del merito. Non sono state liquidate spese, perché l’Agenzia delle Entrate si è costituita solo tardivamente e senza svolgere difese; è stato inoltre posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    Il vizio non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, è necessario indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.

    il ricorso per cassazione ... può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360

    In caso di inammissibilità dell’appello fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    La disposizione di cui al quarto comma si applica ... anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado

    La preclusione del vizio motivazionale opera anche nella ipotesi di sentenza d’appello confermativa della decisione di primo grado (doppia conforme).

  • art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83 del 2012

    Ha introdotto il filtro di inammissibilità dell’appello e la disciplina applicabile ratione temporis al caso.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012

    Individua il dies a quo per l’applicazione intertemporale della disciplina della doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti dall’11 settembre 2012.

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dal ricorrente come norma di legge asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare la ricostruzione del fatto.

  • art. 163 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato dal ricorrente come norma di legge asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
  • La liquidazione delle spese di lite in una sentenza tra le parti del processo non è, di per sé, decisiva per dimostrare l’effettiva misura dei compensi professionali dovuti dal cliente al proprio avvocato.
  • Il compenso del professionista nei confronti del cliente si determina secondo il rapporto di prestazione d’opera professionale e non coincide automaticamente con quanto liquidato dal giudice a titolo di spese processuali contro la controparte; una rinuncia al maggior compenso non può presumersi senza elementi inequivoci.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti storici di causa.
  • La censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece contesta la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, la doglianza è di fatto e non di diritto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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