Cassazione Civile, Ordinanza n. 18608/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni 2010-2013 per somme richieste a titolo di TARSU/TOSAP in relazione ad aree stradali e piazze delimitate da strisce blu, destinate a parcheggi a pagamento e detenute dal consorzio. In primo grado gli avvisi erano stati annullati; il Comune aveva proposto appello e la CTR aveva riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'ente. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello comunale per mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza di primo grado; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e giudicato interno, per asserita riforma di un capo passato in giudicato; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'introduzione di elementi di fatto non contenuti negli avvisi; 4) omessa pronuncia sui motivi di primo grado assorbiti e riproposti in appello; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello autonomo relativo al difetto del presupposto impositivo e alla soggettività passiva del consorzio; 6) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, per avere ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi; 7) violazione delle norme sulla denuncia delle superfici imponibili e sul fatto che i dati fossero già nella disponibilità dell'ente; 8) violazione delle norme istitutive della TARSU/TARSUG, per avere la CTR escluso un vizio derivante dalla mancata adozione del regolamento comunale e dall'applicazione della tariffa. Il ricorrente ha anche chiesto un rinvio per verificare l'eventuale definizione agevolata ex art. 17-bis del d.l. 34/2023, richiesta respinta perché inapplicabile alla controversia su avvisi di accertamento e non su carichi riscossi diretti o affidati.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulle domande e sulle censure tempestivamente riproposte dal consorzio in appello e, inoltre, avesse annullato la sentenza di primo grado senza adeguata motivazione sul punto decisivo relativo alla soggettività passiva e al presupposto impositivo. Sono stati respinti il primo, secondo e terzo motivo; è stato respinto il sesto motivo sulla motivazione degli avvisi; l'eventuale doglianza sulla quantificazione su 365 giorni è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile. Il settimo e l'ottavo motivo sono stati dichiarati assorbiti per effetto dell'accoglimento delle censure che hanno determinato la cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la sua violazione è configurabile quando il giudice ometta di pronunciarsi su domande o eccezioni ritualmente devolute e riproposte, determinando nullità della sentenza per omessa pronuncia.
non può essere usato per introdurre in cassazione questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; in appello è rilevante il perimetro del devolutum.
richiamato per il giudicato interno: un capo non impugnato non può essere riformato.
art. 1, comma 162, L. 269/2006
richiamato dalla parte ricorrente sulla motivazione degli avvisi tributari.
richiamato dalla parte ricorrente sul requisito di motivazione dell'atto impositivo.
richiamato per la tariffa giornaliera TARSU/TARSUG e per la disciplina applicabile alle occupazioni tassate.
richiamato per l'obbligo di denuncia delle superfici imponibili.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli atti e ai documenti nella disponibilità dell'ente.
richiamato per il regolamento comunale che disciplina la tassa e le tariffe giornaliere.
art. 17-bis d.l. 34/2023 conv. in L. 56/2023
ritenuto inapplicabile alla lite perché riferito a definizioni agevolate di entrate degli enti locali oggetto di riscossione diretta o affidata, non ad avvisi di accertamento.
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su domande o eccezioni ritualmente riproposte in appello dopo essere state dichiarate assorbite in primo grado, la sentenza è nulla per omessa pronuncia.
- Quando l'appello investe specifici capi della decisione di primo grado, il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i punti devoluti; la mancata motivazione su un capo autonomo comporta nullità della sentenza.
- In materia di tributi locali, la motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi, anche mediante il rinvio ad atti generali quali regolamenti e delibere tariffarie.
- Per le imposte determinate con criteri tariffari semplici, non è necessario che l'avviso esponga tutte le indagini o le fonti probatorie interne dell'ente, potendo tali aspetti essere approfonditi nel successivo giudizio di merito.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve inoltre indicare specificamente dove la questione sia stata prospettata in precedenza.
- La definizione agevolata delle entrate degli enti locali può operare solo nei limiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge; non si estende automaticamente agli avvisi di accertamento relativi alla liquidazione del tributo.
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