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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18608/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni 2010-2013 per somme richieste a titolo di TARSU/TOSAP in relazione ad aree stradali e piazze delimitate da strisce blu, destinate a parcheggi a pagamento e detenute dal consorzio. In primo grado gli avvisi erano stati annullati; il Comune aveva proposto appello e la CTR aveva riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'ente. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello comunale per mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza di primo grado; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e giudicato interno, per asserita riforma di un capo passato in giudicato; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'introduzione di elementi di fatto non contenuti negli avvisi; 4) omessa pronuncia sui motivi di primo grado assorbiti e riproposti in appello; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello autonomo relativo al difetto del presupposto impositivo e alla soggettività passiva del consorzio; 6) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, per avere ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi; 7) violazione delle norme sulla denuncia delle superfici imponibili e sul fatto che i dati fossero già nella disponibilità dell'ente; 8) violazione delle norme istitutive della TARSU/TARSUG, per avere la CTR escluso un vizio derivante dalla mancata adozione del regolamento comunale e dall'applicazione della tariffa. Il ricorrente ha anche chiesto un rinvio per verificare l'eventuale definizione agevolata ex art. 17-bis del d.l. 34/2023, richiesta respinta perché inapplicabile alla controversia su avvisi di accertamento e non su carichi riscossi diretti o affidati.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulle domande e sulle censure tempestivamente riproposte dal consorzio in appello e, inoltre, avesse annullato la sentenza di primo grado senza adeguata motivazione sul punto decisivo relativo alla soggettività passiva e al presupposto impositivo. Sono stati respinti il primo, secondo e terzo motivo; è stato respinto il sesto motivo sulla motivazione degli avvisi; l'eventuale doglianza sulla quantificazione su 365 giorni è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile. Il settimo e l'ottavo motivo sono stati dichiarati assorbiti per effetto dell'accoglimento delle censure che hanno determinato la cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile quando il giudice ometta di pronunciarsi su domande o eccezioni ritualmente devolute e riproposte, determinando nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 345 c.p.c.

    non può essere usato per introdurre in cassazione questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; in appello è rilevante il perimetro del devolutum.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato interno: un capo non impugnato non può essere riformato.

  • art. 1, comma 162, L. 269/2006

    richiamato dalla parte ricorrente sulla motivazione degli avvisi tributari.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla parte ricorrente sul requisito di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 77 d.lgs. 507/1993

    richiamato per la tariffa giornaliera TARSU/TARSUG e per la disciplina applicabile alle occupazioni tassate.

  • art. 70 d.lgs. 507/1993

    richiamato per l'obbligo di denuncia delle superfici imponibili.

  • art. 6 L. 212/2000

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

  • art. 18 L. 241/1990

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli atti e ai documenti nella disponibilità dell'ente.

  • art. 68 d.lgs. 507/1993

    richiamato per il regolamento comunale che disciplina la tassa e le tariffe giornaliere.

  • art. 17-bis d.l. 34/2023 conv. in L. 56/2023

    ritenuto inapplicabile alla lite perché riferito a definizioni agevolate di entrate degli enti locali oggetto di riscossione diretta o affidata, non ad avvisi di accertamento.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su domande o eccezioni ritualmente riproposte in appello dopo essere state dichiarate assorbite in primo grado, la sentenza è nulla per omessa pronuncia.
  • Quando l'appello investe specifici capi della decisione di primo grado, il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i punti devoluti; la mancata motivazione su un capo autonomo comporta nullità della sentenza.
  • In materia di tributi locali, la motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi, anche mediante il rinvio ad atti generali quali regolamenti e delibere tariffarie.
  • Per le imposte determinate con criteri tariffari semplici, non è necessario che l'avviso esponga tutte le indagini o le fonti probatorie interne dell'ente, potendo tali aspetti essere approfonditi nel successivo giudizio di merito.
  • Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso deve inoltre indicare specificamente dove la questione sia stata prospettata in precedenza.
  • La definizione agevolata delle entrate degli enti locali può operare solo nei limiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge; non si estende automaticamente agli avvisi di accertamento relativi alla liquidazione del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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