Sentenza n. 15/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: 1) del decreto dirigenziale n. 8380 dell'11 giugno 2025 (n. 885 registro Dipartimento), con il quale la Regione Calabria (Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Settore 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali) ha rigettato l'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006, presentata il 13ottobre 2023 (prot. 450483; codice univoco Suap 101 RC), in relazione al progetto di “riattivazione di una cava mediante lavori di estrazione, completamento, recupero morfologico, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale di un'area adibita a cava già autorizzata in località Pachina del Comune di Canolo”; 2) del presupposto verbale della conferenza di servizi n. 3 del 27 maggio 2025, convocata per l'esame dell'istanza di cui al punto che precede, con il quale il Presidente della stessa ha assunto “la determinazione conclusiva negativa all'approvazione del progetto per la “riattivazione di una cava mediante lavori di estrazione, completamento, recupero morfologico, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale di un'area adibita a cava già autorizzata in località Pachina del Comune di Canolo” e quindi “il diniego al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) richiesto”; 3) del presupposto parere negativo della Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI della Regione Calabria, espresso nella seduta di tale Struttura del 21 maggio 2025 e reso noto in seno alla conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2025; 4) del presupposto parere negativo del Dipartimento sviluppo economico della Regione Calabria (Settore 4 attività estrattive) prot. n. 376366 del 27 maggio 2025 e reso noto in seno alla Conferenza di Servizi nella seduta del 27 maggio 2025, con il quale è stato espresso il parere negativo in relazione al progetto; 5) ove occorra, della nota prot. n. 794329 del 18 dicembre 2024 del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale (Settore I Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità - Ufficio operativo usi civici) della Regione Calabria, acquisita nella seduta della Conferenza di Servizi del 18 febbraio 2025; 6) ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali delle sedute del 18 febbraio 2025 e del 27 marzo 2025 della conferenza di servizi convocata per l'esame dell'istanza di cui ai punti che precedono; 7) di ogni ulteriore atto, connesso, antecedente, conseguente, consequenziale e/o comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del PAUR relativo al progetto di riattivazione di una cava, con lavori di estrazione, recupero morfologico, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale, e relativi pareri e verbali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego regionale del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, contestando gli esiti della conferenza di servizi e i pareri negativi della Struttura tecnica di valutazione regionale e del Dipartimento sviluppo economico, nonché il rilievo attribuito alla presenza di usi civici sull’area. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, dell’art. 14-ter l. 241/1990 e dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avesse adeguatamente comparato le posizioni favorevoli e contrarie emerse in conferenza di servizi e non avesse motivato sulla prevalenza delle seconde. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 14, 17 e 23 della legge regionale Calabria n. 18/2017, violazione del giusto procedimento, falso presupposto, difetto di istruttoria e contraddittorietà, contestando la fondatezza delle ragioni tecniche e amministrative poste a fondamento del diniego. In particolare, ha sostenuto di essersi limitata a utilizzare materiale già estratto dalla precedente concessionaria, in forza di accordi con la curatela fallimentare, e ha contestato la ricostruzione regionale secondo cui avrebbe svolto attività estrattiva non autorizzata, anche al di fuori dell’area assentita. In via preliminare, la Regione ha eccepito l’inammissibilità della memoria di replica della ricorrente, depositata senza una precedente memoria conclusionale della resistente.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria di replica depositata dalla ricorrente il 29 ottobre 2025, perché non preceduta da una memoria conclusionale della parte resistente, in contrasto con l’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse adeguatamente esplicitato la comparazione tra le posizioni emerse in conferenza di servizi, individuando come prevalenti il vincolo derivante dagli usi civici, il parere negativo di compatibilità ambientale della Struttura tecnica di valutazione e il diniego del Dipartimento sviluppo economico. Il TAR ha inoltre affermato che, nel procedimento di PAUR, la VIA costituisce una componente essenziale e condizione necessaria per il rilascio del provvedimento finale favorevole; pertanto, il parere negativo sulla VIA può costituire, da solo, ragione sufficiente per il diniego. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogiche né erronee le valutazioni tecnico-discrezionali delle amministrazioni. Gli elementi istruttori considerati — la ricostruzione incerta della storia autorizzativa, la possibile prosecuzione di attività estrattiva senza titolo, l’escavazione anche fuori dal perimetro autorizzato, l’assenza di una ricostruzione attendibile dei volumi estratti, le carenze sulle verifiche di stabilità e la presenza di usi civici — giustificavano il diniego. Il progetto è stato ritenuto sostanzialmente diretto a una nuova e significativa attività estrattiva, e non al mero ripristino ambientale, poiché prevedeva l’estrazione di circa 250.000 mc di materiale, a fronte di circa 5.000 mc destinati al ripristino, in un’area già compromessa e ricadente nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il richiamo della ricorrente al contratto con la curatela fallimentare e al mancato esercizio di poteri ispettivi da parte degli enti non è stato ritenuto idoneo a dimostrare la liceità dell’attività svolta. Il TAR ha infine applicato il principio dell’atto plurimotivato, rilevando che la legittimità di una sola ragione autonoma è sufficiente a sostenere il provvedimento e rende non necessario esaminare tutte le ulteriori censure. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale
Il PAUR è un procedimento unitario che comprende la VIA e gli ulteriori titoli necessari alla realizzazione del progetto; l’esito positivo della VIA è condizione necessaria per il rilascio del provvedimento finale favorevole.
La valutazione della legittimità della conferenza di servizi richiede che siano considerate e adeguatamente motivate le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti e la ragione della prevalenza delle posizioni ostative.
Il provvedimento di diniego deve esporre le ragioni della decisione e, nel caso concreto, è stata ritenuta sufficiente la motivazione fondata sul vincolo di usi civici, sul parere negativo VIA e sul diniego del settore attività estrattive.
La memoria di replica è ammissibile solo se preceduta da una memoria conclusionale della controparte; in mancanza, la replica è inammissibile.
legge regionale Calabria n. 40/2009
La disciplina regionale della ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava costituisce il parametro per verificare la sussistenza dei titoli autorizzativi e la compatibilità dell’attività estrattiva.
legge regionale Calabria n. 18/2017
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al procedimento autorizzatorio, ma il TAR ha respinto le relative censure.
artt. 14, 17 e 23 legge regionale Calabria n. 18/2017
Le disposizioni sono state invocate per contestare il corretto svolgimento del procedimento e l’istruttoria, senza che il TAR ravvisasse le violazioni dedotte.
La memoria di replica depositata senza preventiva memoria conclusionale della controparte è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel procedimento di PAUR, la VIA costituisce una componente necessaria e condizionante del provvedimento unico: un parere negativo sulla compatibilità ambientale può costituire autonomamente ragione sufficiente per negare il PAUR, anche in presenza di altri pareri favorevoli.
- Quando il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi espone le ragioni per cui sono ritenute prevalenti le posizioni ostative, indicando specificamente il parere negativo VIA, gli altri dinieghi settoriali e i vincoli insistenti sull’area, non sussiste difetto di motivazione per omessa comparazione delle posizioni.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dagli organi competenti in materia ambientale ed estrattiva sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, della palese erroneità o dell’inattendibilità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione.
- In presenza di un progetto qualificato formalmente come ripristino o riattivazione, ma caratterizzato dalla previsione di rilevanti nuovi volumi estrattivi e da una limitata destinazione delle terre al recupero ambientale, l’amministrazione può legittimamente considerarlo nuova attività estrattiva, anziché mero intervento di ripristino.
- Un atto amministrativo plurimotivato resta legittimamente sorretto anche dalla sola fondatezza di una delle ragioni autonome poste a base della decisione; la legittimità di tale ragione determina la carenza di interesse all’esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
- La memoria di replica nel processo amministrativo è inammissibile quando sia depositata senza essere preceduta da una memoria conclusionale della controparte, poiché l’art. 73, comma 1, c.p.a. presuppone tale sequenza processuale.
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